Ordinanza n. 929/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 3legge 47/1985
- art. 77legge 47/1985
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 31 a 44
della legge 28 febbraio 1985 n.47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio
1986 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di
Maffini Lucia ed altro, iscritta al n.676 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.56, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 21
luglio 1986, ha sollevato:
a) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 77 (recte: 79)
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. da 31 a 44
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "e successive modificazioni,
nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità
costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia,
assicura" (recte: assicurano) "un trattamento privilegiato, analogo a
quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati
urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1/10/83";
b) in riferimento agli artt.3, primo comma, e 128 della
Costituzione, questione di legittimità dei detti artt. da 31 a 44
della legge 28 febbraio 1985, n.47, "e successive modificazioni...
nella parte in cui direttamente impone" (recte: impongono) "la
sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi prima del 1/10/83,
anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica
di fonte comunale";
Considerato che la prima questione è stata già dichiarata non
fondata con sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con
ordinanza n. 803 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non
vengono addotti argomenti diversi da quelli già esaminati dalla
Corte;
e che la seconda questione è stata già dichiarata
inammissibile con la stessa ordinanza n. 803 del 1988, non essendo
"stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la
rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento
alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque,
limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28
febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento
agli artt.3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, dal
Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 128 della Costituzione, dal Pretore di
Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:929 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte