Ordinanza n. 93/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1969 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 9legge 1423/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Firenze
nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano, iscritta al n. 7
del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del
Giudice Angelo De Marco.
Ritenuto che con l'ordinanza 5 novembre 1968 il pretore di Firenze
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui dispone
"possono essere diffidati dal Questore" e di ogni altra conseguenziale
questione sulla stessa legge (in particolare l'art. 9) in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale,
sollevata dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967,
nel procedimento penale a carico del medesimo imputato Romano Cecconi,
è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 32 del 27 febbraio 1969;
che non sono stati addotti né sussistono nuovi motivi che possano
indurre a discostarsi dalla predetta decisione;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art.
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle
misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal
pretore di Firenze con l'ordinanza 5 novembre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte