Ordinanza n. 93/1982
Altra decisione · depositata il 12/05/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri contro la Regione Piemonte, notificato il 20 dicembre 1980,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 gennaio
1981, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della convenzione stipulata dalla Regione
con il Mediocredito piemontese per la concessione di finanziamenti
agevolati al settore commerciale;
visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il ricorrente.
Ritenuto che, con atto notificato il 20 dicembre 1980, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto
di attribuzione, in relazione alla convenzione stipulata dalla Regione
Piemonte con il Mediocredito piemontese, per la concessione di
finanziamenti agevolati al settore commerciale, deducendo che sarebbe
stata invasa "la competenza statale in materia di determinazione del
tasso massimo di interesse da corrispondere agli istituti di credito
per le operazioni relative ai crediti speciali"; ed ha inoltre eccepito
l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 della legge
regionale piemontese 4 giugno 1975, n. 47, in riferimento all'art. 117
Cost., ove non si ritenga l'abrogazione di tali disposti, per effetto
delle successive norme statali di cui agli artt. 3 della legge n. 517
del 1975 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977; che si è costituita nel
giudizio la Regione Piemonte, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità del conflitto, in quanto promosso in relazione ad un
contratto, e chiedendo comunque - sulla base del citato art. 109 del
d.P.R. n. 616 del 1977 - il rigetto del ricorso in questione;
ritenuto, per altro, che in data 12 agosto 1981 il ricorrente ha
dichiarato di voler rinunciare al ricorso medesimo, dal momento che la
Giunta regionale piemontese, con deliberazione del 6 giugno 1980, aveva
eliminato "ogni discrepanza tra il tasso fissato nell'atto di
convenzione e quello regolamentato dal Ministero del tesoro"; e che la
rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente della
Regione interessata.
Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo
in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per
i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte