Ordinanza n. 93/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1985 dal pretore di Savona nel
procedimento civile vertente tra Briano Teresa e I.N.P.S. iscritta al
n. 392 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Tribunale di Ragusa nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Di Stefano Salvatore
iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Pretore di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra Orrù Mario e I.N.P.S. iscritta al n.
498 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza in data 9 gennaio
1985, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte
in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione
di riversibilità erogata dall'I.N.P.S. a chi sia titolare della
pensione di reversibilità dello Stato, qualora per effetto del cumulo
il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo
garantito;
che analoga questione (con riguardo alla non ammessa integrazione
al minimo della pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S. nei confronti di
titolare di pensione diretta a carico del fondo di previdenza interno
dell'INAIL) è stata sollevata dal Tribunale di Ragusa, con ordinanza 2
maggio 1985;
che anche il Pretore di Cagliari, con altra ordinanza del 15 maggio
1985, ha impugnato il predetto art. 2 lett. a), nella parte in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in favore di
titolare di pensione del fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto;
che, nei giudizi relativi alle prime due ordinanze si è costituito
l'I.N.P.S., rimettendosi al giudizio della Corte.
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;
che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza 314/1985 di
questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con
le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già
dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte