Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 28legge 847/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847

(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la

procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

e dell'art. 34 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1980 dal

Pretore di Firenze, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 26 marzo 1980 il Pretore di

Firenze, designato per la trattazione del giudizio di opposizione al

decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, col quale altro

magistato dello stesso ufficio aveva respinto un ricorso proposto ai

sensi di una tale norma, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e dello

stesso art. 28 della legge n. 300/70, in riferimento agli artt. 25,

primo comma e 101, secondo comma Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo la prima delle norme censurate,

disponendo che, nelle preture, i magistrati in sottordine coadiuvano

il titolare nell'adempimento delle sue funzioni e giustificando, di

conseguenza, il potere discrezionale di questo nell'assegnazione dei

processi, vanifica la garanzia di indipendenza posta dall'art. 101

Cost. anche a tutela del singolo giudice, persona fisica poiché

l'opinione da lui espressa in sede scientifica o in altra sede può

precludergli l'assegnazione di un determinato processo;

che, in tale ordine di idee, allo stesso giudice appare

censurabile anche l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 (come

modificato dalla legge 8 novembre 1977 n. 847), in quanto, in

combinato disposto con la precedente norma, consente, in violazione

dell'art. 25, primo comma Cost., al Pretore titolare di assegnare il

giudizio di opposizione ad un giudice dell'ufficio che sia persona

diversa dal giudice che ha pronunziato il decreto opposto, laddove,

secondo il menzionato precetto costituzionale, "giudice naturale

precostituito" è non solo l'ufficio, ma anche la persona del suo

titolare e, secondo le norme che, come nella specie, prevedono il

rimedio dell'opposizione avverso un provvedimento, il rimedio stesso

è individuato come un mezzo di riesame da parte dello stesso giudice

che tale provvedimento ha pronunziato;

che, quanto al primo punto, questa Corte, con la sentenza n.

143/73 ha già affermato la legittimità costituzionale delle

disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario, ivi compreso l'art. 34,

che fondano il potere discrezionale del Pretore titolare in materia

di distribuzione del lavoro fra i vari magistrati dell'ufficio;

che, peraltro, con la medesima sentenza, è stato anche

precisato che qualsiasi applicazione della norma censurata, diretta

al raggiungimento di scopi diversi da quello, correttamente

individuato dal legislatore, del buon andamento dell'ufficio

"costituisce attività viziata per sviamento del fine o per eccesso

di potere o per esercizio arbitrario e illegittimo di funzioni

pubbliche, con le conseguenze giuridiche inerenti";

che nessuna prospettazione nuova emerge nell'ordinanza del

Pretore di Firenze i cui rilievi si sostanziano nella paventata

possibilità che la norma consenta comportamenti non ortodossi e

perciò in argomenti che nella suddetta sentenza trovano puntuale

confutazione;

che la ritenuta legittimità dell'art. 34 del r.d. n. 12 del

1941 toglie fondamento anche alla censura relativa all'art. 28 della

legge n. 300 del 1970, letto, nella prospettazione della questione,

in combinato disposto con l'altra norma, poiché la stessa

assegnazione del giudizio di opposizione ad un giudice diverso da

quello designato per la trattazione in via urgente del ricorso

costituisce un esercizio del potere discrezionale del titolare

dell'ufficio, da esercitarsi ai sensi e secondo le finalità del

citato art. 34 dell'Ordinamento Giudiziario; e poiché la reciproca

autonomia della fase urgente e di quella a cognizione ordinaria dello

speciale procedimento ex art. 28 - testimoniata, a tacer d'altro,

dalla idoneità del decreto non opposto a conseguire l'efficacia del

giudicato formale - appare di per sé coerente con lo svolgimento

rispettivo di dette fasi davanti a giudici diversi del medesimo

ufficio;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e 28

della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata, in riferimento agli

artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di

Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte