Ordinanza n. 93/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44-bislegge 247/1977
- art. 3legge 247/1977
- art. 11d.l. 660/1979
- art. 44-bisRiscossione imposte sul reddito
- art. 11legge 660/1979
- art. 44Riscossione imposte sul reddito
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44- bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31
maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 660, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1988
dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso
proposto da Malatesta Mauro, iscritta al n. 412 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Genova,
con ordinanza emessa l'8 marzo 1988, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 44- bis (introdotto dall'art. 3 della legge
31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede
che il contribuente, il quale abbia versato un ammontare dell'imposta
superiore a quello dovuto, ha diritto al rimborso di quanto
indebitamente versato con gli interessi semestrali del 6%, con
esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo
compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo emesso
dalla Intendenza di Finanza o dell'elenco di rimborso;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 (e successive modificazioni) nella parte in cui
esclude, per i rimborsi di imposte pagate, la corresponsione degli
interessi per il primo semestre compreso fra la data del versamento
del tributo e la data dell'ordinativo, osservando che "la disciplina
degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale
natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei
soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e
lavoristica sicché la disciplina rientra nella sfera di
discrezionalità del legislatore" (ordinanza n. 288 del 1988);
che la particolarità della presente questione, coinvolgente
l'art. 44- bis che concerne gli interessi per rimborsi eseguiti
mediante procedura automatizzata con l'ulteriore limitazione del
diritto agli interessi relativi al semestre in cui tale ordinativo è
emesso, non risulta tale da indurre questa Corte a modificare il
precedente orientamento;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge
31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge
30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte