Ordinanza n. 93/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 151Codice penale
- art. 173Codice penale
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 28legge 87/1953
citata
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 2legge 695/1974
- art. 8legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificata dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989 in relazione
all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e degli
artt. 151 e 173, primo comma, del codice penale militare di pace,
promossi con ordinanze emesse il 4 ottobre 1989 (nn. 11 ordinanze) il
5 ottobre 1989 (nn. 14 ordinanze) e il 12 ottobre 1989 dal Tribunale
militare di Torino, il 29 settembre 1989 ed il 13 ottobre 1989 dalla
Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, iscritte
rispettivamente ai nn. da 596 a 621, 656 e 657 del registro ordinanze
1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e
52 prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "nella parte in cui
determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due
anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro
anni anziché in quella di due anni";
che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato
la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto
di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato
art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla
sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato
dall'art. 151 del codice penale militare di pace;
che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i
comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con
modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse
alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di
colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che
pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la
maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge
n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di
coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;
che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il
citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva
irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal
legislatore "in via generale e senza tener tipicamente conto dei
motivi dell'azione criminosa" con l'art. 151 del codice penale
militare di pace;
Ritenuto che con ventitré ordinanze, d'identico contenuto (Reg.
ord. nn. da 596 a 618/1989) emesse il 4 ed il 5 ottobre 1989, il
Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772,
"come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte
costituzionale", assumendo che - avendo la detta sentenza
erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale
militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in realtà
sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla
regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso
dell'art. 151 del codice penale militare di pace ed interesse
all'effettuazione del servizio di leva globalmente inteso, nel caso
dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972) - la norma
impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28 della legge 11
marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalità e tassatività
delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in quanto la
citata sentenza n. 409/1989 avrebbe modificato una norma penale,
sostituendosi al legislatore nella scelta tra più soluzioni
possibili) e, da un altro lato, contrasterebbe sia con l'art. 27,
terzo comma, Cost. (poiché la sanzione ora applicabile all'ipotesi
di cui all'art. 8, secondo comma, citato non sarebbe proporzionata al
disvalore del fatto illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si
sarebbe determinata, da una parte, un'irrazionale equiparazione
sanzionatoria tra il delitto di rifiuto del servizio militare per
motivi di coscienza e quello di mancanza alla chiamata e, dall'altra,
un'ingiustificata disparità di trattamento del predetto delitto di
rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza rispetto a
quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del
servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato
ed a quello di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale
militare di pace);
Ritenuto che, con altre tre ordinanze (Reg. ord. nn. da 619 a
621/1989) emesse il 5 ed il 12 ottobre 1989, il Tribunale militare di
Torino - basandosi sullo stesso presupposto secondo il quale la
citata sentenza n. 409/1989 avrebbe errato nel ritenere l'identità
dei beni giuridici lesi dai delitti di cui agli artt. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972 e 151 del codice penale militare
di pace, trattandosi invece di beni giuridici diversi - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di
pace sotto il profilo dell'irragionevole equiparazione del
trattamento sanzionatorio determinatosi fra le dette ipotesi di
reato;
Ritenuto che, con due ordinanze (Reg. ord. nn. 656 e 657/1989)
emesse il 29 settembre ed il 13 ottobre 1989, la Corte militare
d'appello, sezione distaccata di Verona, - ugualmente fondandosi sul
presupposto d'un errore compiuto dalla citata sentenza n. 409 del
1989 nell'equiparare i beni giuridici lesi dai delitti di cui agli
artt. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 e 151 del codice
penale militare di pace - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del detto art. 8, secondo comma, della legge n. 772
del 1972 per contrasto sia con l'art. 3 Cost. (perché si sarebbe
determinata un'irrazionale sproporzione fra la pena ora prevista per
il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e
la minore pena prevista dall'art. 173, primo comma, del codice penale
militare di pace per il delitto di disobbedienza, la cui condotta è
oggettivamente analoga a quella del delitto di rifiuto del servizio
militare, quando questo sia conseguito attraverso il rifiuto
d'obbedire all'ordine d'indossare l'uniforme accompagnato
dall'adduzione del movente) sia con l'art. 25, secondo comma, Cost.
(poiché si tratterebbe di norma penale novata nella sanzione con
atto di organo diverso dal potere legislativo);
che, nel giudizio a carico di Caldano Omar (Reg. ord. n.
621/1989) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la proposta questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che, per l'identità o connessione delle sollevate
questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
contestualmente definiti;
che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono,
all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma,
nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate
dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;
che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di
legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente
attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del
merito di una decisione di questa Corte;
che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema
risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il
principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte
costituzionale;
che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è quello
d'una sostanziale elusione della forza cogente ( ex art. 136 Cost.)
della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale;
che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già
esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a
quo, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più
semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso
legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del
codice penale militare di pace;
che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11
marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare
di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte