Ordinanza n. 93/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno
1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di
Bravi Lorenzo, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale
nella parte in cui prevedono, nel caso di proscioglimento
dell'imputato perché il fatto non sussiste, la condanna del
querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipato dallo
Stato, anche in assenza di alcuna colpa ascrivibile al querelante
stesso;
Considerato che medesima questione è già stata ritenuta fondata
da questa Corte che, con sentenza n. 423 del 1993, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di
proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non
aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al
pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di
qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di
querela;
che gli effetti di tale decisione si estendono evidentemente
anche all'art. 542 dello stesso codice il quale si limita a rinviare
all'art. 427 per relationem; che pertanto la questione sollevata dal
Pretore di Macerata va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte