Ordinanza n. 93/1995
Altra decisione · depositata il 17/03/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 431/1985
- art. 1legge 312/1985
- art. 1d.l. 312/1985
usata come parametro
citata
- art. 39legge 724/1994
- art. 1legge 724/1994
- art. 7d.l. 24/1995
- art. 1-sexiesd.l. 312/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies
capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius, dell'art.
1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n.
431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza
emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata
di Schio, nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed
altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della
legge 8 agosto 1985, n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo
comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della
legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui
prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla c.d.
legge Galasso - ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di
condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato;
che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata
violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un
duplice profilo: anzitutto perché precluderebbe al giudice qualsiasi
valutazione delle determinazioni che - in ordine alla medesima
vicenda - hanno legittimamente adottato le autorità amministrative
territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di
programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in
secondo luogo perché assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato
regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni
pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque
sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle
concessioni e autorizzazioni in sanatoria: è entrata in vigore la
legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che
modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel
caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico
(legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del
1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria -
subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato
per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art. 7, sedicesimo
comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non
applicabilità del citato secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l.
27 giugno 1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente
decreto";
che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al
giudice a quo, affinché verifichi la rilevanza della questione alla
luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e
dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza - sez.
distaccata di Schio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte