Ordinanza n. 93/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 304Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17
febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Torino, iscritta al n. 396 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che, nel corso di un dibattimento davanti alla Corte
d'assise di Torino a carico di numerosi imputati in stato di custodia
cautelare per reati rientranti nella previsione dell'art. 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, il Pubblico ministero,
all'udienza del 17 gennaio 1997, nel richiedere una nuova sospensione
dei termini di custodia cautelare, formulava apposita riserva nei
confronti di un imputato, per "l'insussistenza - secondo la propria
valutazione - delle esigenze cautelari", avendo tale imputato offerto
una collaborazione in grado di escludere le esigenze di cui all'art.
274, lettera c), del codice di procedura penale;
che all'udienza del 22 gennaio 1997 la difesa chiedeva la revoca
della misura cautelare, provvedimento che veniva denegato sul
presupposto della permanente esistenza della pericolosità sociale
dell'imputato escluso dalla richiesta di sospensione;
che, con ordinanza del 27 febbraio 1997, la Corte d'assise di
Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304,
comma 3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude
poteri di ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini
massimi di custodia cautelare, nella fase dibattimentale";
che il giudice a quo, premesso che la richiesta del Pubblico
ministero è "eccentrica rispetto ai presupposti di legge
dell'istituto della sospensione" - sia perché uno dei presupposti è
costituito dall'attualità dello stato custodiale in conseguenza del
provvedimento di un giudice sia perché, in caso di difformi
valutazioni del pubblico ministero e del giudice in ordine alla
pericolosità, dà per scontato che è il giudizio di una parte
quello che deve prevalere, sia perché la sospensione ha per unico
obiettivo la permanenza in vinculis di imputati di gravi reati,
giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti particolarmente -
complessi ne trae la conseguenza che davvero incomprensibile si
rivela la necessità che il procedimento diretto alla sospensione
debba essere attivato dal pubblico ministero, non potendo il giudice,
di ufficio, accertare i presupposti richiesti dall'art. 304 del
codice di procedura penale, presupposti tutti, peraltro, di agevole
verifica;
che tale potere, attribuito ad una parte, dà luogo a trattamenti
processuali differenziati, nonostante l'identità delle situazioni
poste a confronto, inserendosi erroneamente fra i presupposti
condizionanti la sospensione "il comportamento processuale
collaborativo" dell'imputato che può incidere soltanto sulle
condizioni per la revoca della misura, condizioni che solo il giudice
è tenuto a valutare;
che, inoltre, l'inoperatività della sospensione per uno degli
imputati, in forza della richiesta del Pubblico ministero,
comportando l'imminente decorrenza dei termini di custodia, verrebbe
ad incidere, compromettendone l'osservanza, anche sul precetto di cui
all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per
irrilevanza, data l'erroneità del presupposto interpretativo da cui
muove il giudice a quo: quello cioè che il provvedimento di
sospensione dei termini di custodia cautelare possa dar luogo a
posizioni individuali differenziate; un assunto smentito dalla
costante interpretazione giurisprudenziale.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 238 del 15 luglio
1997 - successiva, dunque, all'ordinanza di rimessione - ha già
dichiarato non fondata un'identica questione, perché basata
sull'erroneo presupposto interpretativo che il pubblico ministero
possa limitare la richiesta "a singole posizioni cautelari", con la
conseguenza che la richiesta di sospensione che contenga limitazioni
all'operatività della sospensione stessa, deviando dal quadro
normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, del codice di
procedure penale, è da ritenere del tutto estranea alla disciplina
legislativa;
che tale illegittimità, "mentre non è in grado di viziare (in
base al principio utile per inutile non vitiatur) la domanda nel suo
complesso, consente al giudice di provvedere secondo il modello
legislativo, in tal modo pervenendo nei sensi previsti dall'art.
304, comma 2, del codice di procedura penale, alla sospensione dei
termini di custodia cautelare senza l'apposizione di condizioni "di
limitazioni di sorta" (così, ancora, la sentenza n. 238 del 1997);
che la questione deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 della
Costituzione, dalla Corte di assise di Torino, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte