Ordinanza n. 93/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 10d.P.R. 601/1973
- art. 11d.P.R. 601/1973
- art. 24d.P.R. 601/1973
- art. 4d.P.R. 601/1973
- art. 26legge 87/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso
proposto dalla Coop. CAAM S.r.l. contro la Direzione Regionale
Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia,
iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 1997 (r.o. n. 356 del
1998), la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), "nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al
versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione
degli immobili";
che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio
promosso dalla Cooperativa CAAM S.r.l. contro la Direzione Regionale
Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia,
tramite ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di
rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria
degli immobili, ai sensi dell'art. 25 della menzionata legge n. 413
del 1991;
che, secondo il rimettente, quest'ultima disposizione si pone in
contrasto con l'art. 53 della Costituzione, per asserita lesione del
principio di capacità contributiva, in quanto, "nel caso delle
cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le
regolamenta, la rivalutazione obbligatoria non dà luogo né ad un
incremento della capacità reddituale, né ad un incremento del
patrimonio sociale".
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta carente nella
descrizione della fattispecie concreta, con riguardo, segnatamente,
alle caratteristiche tipologiche della società ricorrente all'atto
del verificarsi del presupposto impositivo, rendendosi tanto più
necessaria la sua specifica individuazione, ai fini del vaglio di
rilevanza della sollevata questione, in ragione, tra l'altro, del
carattere meramente facoltativo della rivalutazione degli immobili,
quando si tratti delle "cooperative di cui all'art. 10 ed al comma 1,
primo periodo, dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601",
secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 413 del 1991, all'art.
24, comma 2, ultimo periodo, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera
b), del d.-l. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 75 del 1993 (v. ordinanza n. 91 del 1997);
che, pertanto, stante il difetto di motivazione dell'atto di
promovimento del giudizio di costituzionalità in punto di rilevanza
della prospettata censura rispetto al giudizio principale, la
sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (da ultimo, ordinanze numeri 470 e 253 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con
l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte