Ordinanza n. 93/2002
Altra decisione · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
20 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di
Pietro, promosso dal Tribunale di Roma con ricorso depositato il
4 maggio 2001 ed iscritto al n. 189 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Ritenuto che con ricorso del 2 maggio 2001, depositato nella
cancelleria della Corte il 4 maggio 2001, il Tribunale di Roma,
investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione
aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Tiziana Parenti, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
adottata dalla Assemblea il 20 febbraio 2001 (documento IV-quater
n. 169), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è
in corso il procedimento penale concernono opinioni rese dal deputato
Parenti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto
tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che
hanno dato luogo alla formulazione della imputazione ed alla vicenda
processuale, ritiene che - alla luce della giurisprudenza di questa
Corte - la deliberazione di insindacabilità posta a fondamento
dell'atto di conflitto menomerebbe la sfera delle attribuzioni
dell'autorità giudiziaria, in quanto relativa ad atti privi di
connessione con la funzione parlamentare.
Considerato che occorre, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra
le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è
legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la
volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima,
che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come
rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per
esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte