Ordinanza n. 930/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 19 aprile 1986 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali,
sul ricorso proposto da Perla Cesarino, parte civile nel procedimento
contro Cocchi Dante, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali,
investita del ricorso proposto dal legale rappresentante di Perla
Cesarino, parte civile nel procedimento penale a carico di Cocchi
Dante, ha, con ordinanza del 19 aprile 1986, sollevato, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione
d'impugnazione della parte che impugna una sentenza o altro
provvedimento per i soli interessi civili debba essere notificato
alle altre parti a pena di decadenza entro tre giorni, invece che nei
termini previsti dal codice di procedura civile per la notificazione
delle impugnazioni civili";
e che la denuncia viene proposta dopo che questa Corte, con
sentenza n. 33 del 1986, pronunciata nello stesso procedimento a quo
- oltre a dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 202, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede, a favore della parte privata impugnante per i soli interessi
civili, il più lungo termine di trenta giorni stabilito
dall'art.199- bis per la notifica della dichiarazione d'impugnazione
del pubblico ministero - aveva dichiarato inammissibile, perché
formulata in termini tali da lasciare indeterminato il petitum
effettivamente perseguito, la questione di legittimità, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dello stesso art. 202,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede, a favore della parte privata impugnante per i soli interessi
civili, un termine processuale, "di difficile e spesso impossibile
realizzazione sanzionato a pena di decadenza", di soli tre giorni per
la notifica della relativa dichiarazione;
Considerato che la questione così come riproposta risulta
ammissibile, avendo la Corte di cassazione basato "la domanda di
illegittimità costituzionale sulla mancata previsione di un termine
più breve e ragionevolmente congruo per la notificazione
dell'impugnazione per gli interessi civili, che potrebbe ravvisarsi
in quello corrispondente stabilito per le impugnazioni in materia
civile, termine che consentirebbe di eliminare i riscontrati ostacoli
che si frappongono all'effettività dell'esercizio del diritto nei
confronti dell'impugnante e che verrebbe parificato a quello
usufruito per il gravame della parte che agisca per la tutela di
interessi dello stesso genere col giudizio civile", escludendo le
altre alternative astrattamente prospettabili, ivi compresa "la
caducazione del termine e dell'onere che ad esso si ricollega",
perché "tale onere appare ispirato alla finalità del legislatore di
tutelare nel senso più ampio il principio del contraddittorio tra le
parti";
e che, quindi, la questione di legittimità ora all'esame della
Corte è da intendersi rigorosamente circoscritta alla parte in cui
l'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale non prevede
che la dichiarazione d'impugnazione per i soli interessi civili debba
essere notificata a pena di decadenza nei termini previsti dal codice
di procedura civile per la notificazione delle impugnazioni civili;
che tale questione si rivela manifestamente infondata,
anzitutto, perché i termini stabiliti dall'art. 325 del codice di
procedura civile per la notificazione delle impugnazioni civili
(trenta giorni quanto alla notificazione dell'appello, sessanta
giorni quanto alla notificazione del ricorso in cassazione) appaiono
palesemente eccessivi, se posti a raffronto con le particolari
caratteristiche del processo penale, data la possibile compromissione
delle esigenze cautelari proprie di tale processo, specie nei casi in
cui esso concerne imputati avverso i quali siano stati emessi
provvedimenti restrittivi della libertà personale; e, in secondo
luogo, perché la notificazione prevista dall'art. 325 del codice di
procedura civile relativamente alle impugnazioni ordinarie ha per
oggetto anche la contestuale proposizione dei motivi di gravame, con
decorrenza dei termini sopra ricordato dal giorno in cui la sentenza
risulti notificata ai sensi dell'art. 326 dello stesso codice, mentre
la notificazione prevista dall'art. 202, secondo comma, del codice di
procedura penale riguarda la sola dichiarazione di impugnazione, con
conseguente decorrenza del termine a partire dal momento della
proposizione del gravame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 aprile
1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:930 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte