Corte costituzionale

Ordinanza n. 931/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 47/1985

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive), come sostituito dall'articolo unico della legge

21 luglio 1985, n.298, che ha convertito, con modificazioni, il

decreto- legge 23 aprile 1985, n.146 (Proroga di taluni termini di

cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere abusive), promossi con due ordinanze emesse

il 25 maggio 1987 dal Pretore di Teano nei procedimenti penali a

carico di Adamo Antonio ed altri e Arpaia Raffaele ed altri, iscritte

ai nn. 834 e 835 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Teano, con due ordinanze entrambe

pronunciate il 25 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6, primo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito

dall'articolo unico della legge 21 luglio 1985, n. 298, che ha

convertito, con modificazioni, il decreto- legge 23 aprile 1985,

n.146, "nella parte in cui limita solo al titolare della concessione,

al committente e all'assuntore dei lavori la responsabilità per la

conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni

di piano, escludendo tale responsabilità per il direttore dei

lavori";

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in

via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;

considerato che i giudizi concernono una identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

e che l'ordinanza di rimessione richiede una pronuncia additiva

in materia penale, a seguito della quale l'art.6 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, venga a ricomprendere, fra i destinatari delle

sanzioni penali per l'inosservanza della normativa urbanistica e

delle previsioni di piano, non solo il titolare della concessione, il

committente e l'assuntore dei lavori, ma anche il direttore dei

lavori, il che - oltre a risultare precluso a questa Corte dal

fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati

e delle pene - impedirebbe, comunque, alla pronuncia di

illegittimità richiesta dal Pretore di produrre effetti nel giudizio

a quo, stante il principio stabilito dall'art. 2, secondo comma, del

codice penale (v. sentenza n. 42 del 1977 e, da ultimo, ordinanza n.

249 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), come sostituito dall'articolo unico della legge 21 luglio

1985, n. 298, che ha convertito, con modificazioni, il decreto- legge

23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge

28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Teano con due ordinanze del 25 maggio

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:931 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte