Ordinanza n. 931/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive), come sostituito dall'articolo unico della legge
21 luglio 1985, n.298, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto- legge 23 aprile 1985, n.146 (Proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere abusive), promossi con due ordinanze emesse
il 25 maggio 1987 dal Pretore di Teano nei procedimenti penali a
carico di Adamo Antonio ed altri e Arpaia Raffaele ed altri, iscritte
ai nn. 834 e 835 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Teano, con due ordinanze entrambe
pronunciate il 25 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6, primo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito
dall'articolo unico della legge 21 luglio 1985, n. 298, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto- legge 23 aprile 1985,
n.146, "nella parte in cui limita solo al titolare della concessione,
al committente e all'assuntore dei lavori la responsabilità per la
conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni
di piano, escludendo tale responsabilità per il direttore dei
lavori";
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in
via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;
considerato che i giudizi concernono una identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
e che l'ordinanza di rimessione richiede una pronuncia additiva
in materia penale, a seguito della quale l'art.6 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, venga a ricomprendere, fra i destinatari delle
sanzioni penali per l'inosservanza della normativa urbanistica e
delle previsioni di piano, non solo il titolare della concessione, il
committente e l'assuntore dei lavori, ma anche il direttore dei
lavori, il che - oltre a risultare precluso a questa Corte dal
fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati
e delle pene - impedirebbe, comunque, alla pronuncia di
illegittimità richiesta dal Pretore di produrre effetti nel giudizio
a quo, stante il principio stabilito dall'art. 2, secondo comma, del
codice penale (v. sentenza n. 42 del 1977 e, da ultimo, ordinanza n.
249 del 1988).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive), come sostituito dall'articolo unico della legge 21 luglio
1985, n. 298, che ha convertito, con modificazioni, il decreto- legge
23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Teano con due ordinanze del 25 maggio
1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:931 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte