Ordinanza n. 933/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto
comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27
ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di
Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego,
Amato Rosario e Vinci Salvatore, iscritte ai nn. 57, 58 e 83 del
registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del
27 ottobre 1987, del 10 novembre 1987 e del 22 dicembre 1987, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3, della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale "nella
parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a
richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel
caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della
sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto";
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
e che tale questione è già stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 888 del 1988 e che nelle ordinanze di
rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli
già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:933 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte