Corte costituzionale

Ordinanza n. 934/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 188

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e

633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Gamannossi Paolo e il Centro

Leasing, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 1987, il Presidente del

Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento camerale - nel

quale, ex art.188 disp. att. c.p.c., era chiamato a dichiarare

l'inefficacia, per intempestiva notifica, di un proprio precedente

decreto ingiuntivo, contro cui pendeva giudizio di opposizione - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 24 e (per l'ipotesi infra sub b)

101 Cost., questioni incidentali di legittimità:

a) del predetto art. 188 nella parte in cui non prevede, per il

caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per

intempestiva notifica, i poteri del giudice dell'opposizione, se

adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato

l'opposizione;

b) dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che "le

udienze del giudice istruttore non sono pubbliche";

c) dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la

possibilità della emissione di decreto ingiuntivo qualora la

notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della

Repubblica italiana;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità

dell'impugnativa;

Considerato che la prima questione pone un problema inerente non

al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto

ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensì al diverso ed

estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;

che anche la seconda questione (a prescindere dalla già

ritenuta ammissibilità di deroghe normative al principio di

pubblicità delle udienze, determinate da ragioni obiettive e

razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte

cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze

tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non

quella della speciale procedura a quo;

che, infine, la previsione dell'ultima norma impugnata non ha

concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non è in

discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo

che debba essere notificato all'estero;

che, pertanto, tutte le questioni sollevate hanno carattere

meramente astratto e sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, onde

ne va, sotto tale profilo, dichiarata la manifesta inammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e

633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal

Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:934 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte