Ordinanza n. 934/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 188
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e
633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Gamannossi Paolo e il Centro
Leasing, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 1987, il Presidente del
Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento camerale - nel
quale, ex art.188 disp. att. c.p.c., era chiamato a dichiarare
l'inefficacia, per intempestiva notifica, di un proprio precedente
decreto ingiuntivo, contro cui pendeva giudizio di opposizione - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24 e (per l'ipotesi infra sub b)
101 Cost., questioni incidentali di legittimità:
a) del predetto art. 188 nella parte in cui non prevede, per il
caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per
intempestiva notifica, i poteri del giudice dell'opposizione, se
adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato
l'opposizione;
b) dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che "le
udienze del giudice istruttore non sono pubbliche";
c) dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la
possibilità della emissione di decreto ingiuntivo qualora la
notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della
Repubblica italiana;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità
dell'impugnativa;
Considerato che la prima questione pone un problema inerente non
al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto
ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensì al diverso ed
estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;
che anche la seconda questione (a prescindere dalla già
ritenuta ammissibilità di deroghe normative al principio di
pubblicità delle udienze, determinate da ragioni obiettive e
razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte
cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze
tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non
quella della speciale procedura a quo;
che, infine, la previsione dell'ultima norma impugnata non ha
concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non è in
discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo
che debba essere notificato all'estero;
che, pertanto, tutte le questioni sollevate hanno carattere
meramente astratto e sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, onde
ne va, sotto tale profilo, dichiarata la manifesta inammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e
633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal
Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:934 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte