Ordinanza n. 935/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo,
secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1987 dal
Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mariotti
Vittorio e l'Ente Fiera Vicenza, iscritta al n. 568 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi
al Pretore di Vicenza da Mariotti Vittorio nei confronti dell'Ente
Fiera di Vicenza, avente ad oggetto la impugnazione del licenziamento
intimato al ricorrente, nella sua qualità di dirigente-segretario
dell'Ente convenuto, ex art. 2119 cod. civ., il giudice adito ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ove
interpretato nel senso della sua applicabilità ad ogni licenziamento
individuale - a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno
convenzionalmente e formalmente strutturato quale sanzione
disciplinare - ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo;
Considerato che, ad avviso del giudice a quo, siffatta
interpretazione, suggerita dalla decisione della Corte Suprema di
cassazione, SS.UU., n. 4823 del 1° giugno 1987, renderebbe le norme
in questione illegittime in riferimento agli artt. 70, 75 e 136
Cost., risolvendosi nella creazione surrettizia di una norma positiva
con efficacia di legge abrogativa delle disposizioni sulla estinzione
del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., 2 e
10 della legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 7, quarto comma,
della legge n. 300 del 1970;
che, inoltre, nell'ordinanza di rimessione si rileva che la
forza espansiva della riferita interpretazione dell'art. 7 nell'area
del recesso ad nutum determinerebbe, in contrasto con il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., un trattamento deteriore per i
datori di lavoro economicamente più deboli;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel
merito, per la infondatezza della questione;
che il procedimento a quo riguarda il licenziamento di un
dipendente con qualifica dirigenziale, e, pertanto, andava risolto
dal Pretore di Vicenza in modo autonomo rispetto alla citata sentenza
della Corte Suprema di cassazione, SS.UU., n. 4823/87, essendo il
licenziamento dei dirigenti disciplinato (come affermato anche dalla
giurisprudenza della stessa Cassazione: Sez. Lavoro n. 7169 del 1°
settembre 1987) esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ.,
oltre che dai contratti collettivi applicabili;
che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata
proposta, appare priva di rilevanza nel giudizio a quo, e,
conseguentemente, va dichiarata inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 75 e 136
Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:935 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte