Ordinanza n. 939/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 125/1954
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13
aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione
tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promosso con ordinanza
emessa il 30 settembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento
penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro, iscritta al n. 827 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Pagliaroli Dante ed altro, il Pretore di Salerno, con ordinanza 30
settembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il
riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella
di bufala") in riferimento all'art. 3 Cost.;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo
ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione
merceologica di "Mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata
ai produttori del formaggio denominato "Mozzarella di bufala"
dall'art. 10 della l. 10 aprile 1954 n. 125, che stabilisce il
divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione
tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;
che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori
di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine", a scapito dei
produttori del formaggio "Mozzarella di bufala", ai quali soltanto
sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta
dall'art. 10 della legge 125 del 1954;
che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la
norma impugnata non ha forza di legge;
Considerato che la predetta eccezione deve essere accolta, in
quanto l'atto impugnato è privo di forza di legge, trattandosi di un
decreto che contiene, come esplicitamente evidenziato nella premessa,
integrazioni ad altro decreto 28 settembre 1979, che è stato emesso
dal Presidente della Repubblica sulla proposta del Ministro per
l'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato visto il parere favorevole espresso
dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e
tipiche dei formaggi;
che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da
questa Corte (v. ord. nn. 257 e 319 del 1986), la questione di
legittimità costituzionale, in quanto concernente un atto non avente
forza di legge, non è suscettibile di formare oggetto del giudizio
di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26 comma secondo della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 13 aprile 1987
(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del
formaggio "Mozzarella di bufala"), sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:939 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte