Ordinanza n. 94/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1969 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
29 novembre 1968 dalla Corte di assise di appello di Napoli nel
procedimento penale a carico di Palatano Giovanni, iscritta al n. 15
del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
Ritenuto che l'ordinanza è stata ritualmente notificata alla parte
privata e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale;
che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;
che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di
procedura penale relativo alla valutazione del pubblico ministero sulla
evidenza della prova, in relazione all'art. 25 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con la sentenza 21-28 novembre 1968,
n. 117, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
389, terzo comma, del Codice di procedura penale, nei limiti in cui
esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione
compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza costante, la questione
sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata
perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia a norma
dell'art. 136 della Costituzione e non può quindi trovare applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa
della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 39 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura
penale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la
restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte