Ordinanza n. 94/1980
Altra decisione · depositata il 19/06/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione - in data 20 aprile 1980 -
dell'esecuzione della sentenza del Pretore di Augusta del 18 febbraio
1980, nella parte in cui ordina al Governo e all'Assemblea della
Regione Sicilia di sospendere Salvatore Placenti, assessore regionale
alla sanità e deputato dell'Assemblea regionale siciliana, dalle
funzioni governative e assembleari: sentenza in relazione alla quale la
Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24
aprile 1980 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 29 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1980.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato Silvio De Fina, per la Regione Sicilia.
Ritenuto che il pretore di Augusta, con sentenza datata 18 febbraio
1980, ha condannato Salvatore Placenti (assessore regionale alla
sanità e deputato dell'Assemblea regionale siciliana) alla pena di
mesi nove e giorni quindici di reclusione, nonché all'interdizione dai
pubblici uffici per la durata di un anno; ed ha ordinato altresì - in
applicazione degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p. - che il Placenti
venisse immediatamente e provvisoriamente privato dell'esercizio dei
pubblici uffici, comunicando pertanto la sentenza - "ai sensi e per gli
effetti dell'art. 587 c.p.p." - sia al Presidente dell'Assemblea
regionale sia al Presidente della Regione siciliana, con lettera
pervenuta alla Regione stessa il 28 febbraio 1980;
che la Regione ha quindi sollevato, con ricorso notificato il 24
aprile 1980, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri: adducendo che la predetta sentenza, là dove
ordina l'applicazione provvisoria della sospensione cautelare nei
confronti di un componente della Giunta e dell'Assemblea regionale,
violerebbe gli artt. 1, 3, 8, 9, 20 del relativo Statuto speciale,
nonché il principio della divisione dei poteri tra la giurisdizione
penale dello Stato e la funzione governativa e legislativa spettante
alla Sicilia;
che la ricorrente chiede inoltre la sospensione dell'esecuzione
della sentenza del pretore di Augusta, nella parte impugnata per
regolamento di competenza, sostenendo che essa comprometterebbe
"gravemente e irreparabilmente" prerogative costituzionali attribuite
alla Regione siciliana, alterando "la legittima composizione" degli
organi regionali di governo ed "esponendo al rischio di annullamento
giurisdizionale" i provvedimenti governativi e legislativi della
Regione medesima;
che nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato che Salvatore Placenti è stato sostituito quale
componente della Giunta (come la difesa regionale ha portato a
conoscenza della Corte, nella camera di consiglio del 5 giugno 1980);
sicché, sotto questo profilo, la misura provvisoriamente disposta dal
pretore di Augusta non determina un concreto ed attuale pregiudizio per
la Regione siciliana, cui la Corte debba porre rimedio pronunciandone
la sospensione;
che invece sussistono gravi ragioni, inerenti al funzionamento
dell'Assemblea regionale siciliana, per sospendere l'esecuzione
dell'atto impugnato, in quanto esso preclude provvisoriamente a
Salvatore Placenti l'esercizio delle funzioni di deputato regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del
ricorso indicato in epigrafe, sospende l'esecuzione della sentenza
pronunciata il 18 febbraio 1980 dal pretore di Augusta, nella parte in
cui ordina che Salvatore Placenti sia provvisoriamente privato
dell'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte