Ordinanza n. 94/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 9legge 1239/1970
- art. 12legge 1239/1970
- art. 13legge 1239/1970
- art. 35legge 1239/1970
- art. 1legge 889/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 30
dicembre 1970, n. 1239 (Comunità europea - tabella dei diritti per la
visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello
Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1980 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. Wuber e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 759 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del
24 dicembre 1980;
2) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la S.n.c. Sudfish e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 587 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del
23 dicembre 1981;
3) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Paonessa Cesare e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 588 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del
23 dicembre 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, il tribunale di Genova
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11
Cost., per presunta violazione degli artt. 9, 12, 13 e 35 del Trattato
di Roma, nonché del Regolamento CEE 27 giugno 1968, n. 827;
che la stessa questione è sollevata con due ordinanze di identico
contenuto dal tribunale di Milano, per presunta violazione dei
Regolamenti CEE 20 ottobre 1970, n. 2142, e 19 gennaio 1976, n. 100;
Considerato che data l'identità della questione prospettata i
giudizi promossi con gli anzidetti provvedimenti di rimessione possono
essere riuniti e congiuntamente decisi;
Considerato che la Corte ha con precedenti pronunzie (n. 176 e
177/1981) dichiarato inammissibile la questione, dovendosi ritenere la
norma istitutiva del diritto di visita sanitaria, che ne forma oggetto,
caducata, fin dall'entrata in vigore della legge, nella quale essa è
contenuta: e ciò sia per la sopravvenienza della disposizione
abrogante, espressamente posta nell'art. 1 della legge 14 novembre
1977, n. 889, sia con specifico riguardo al caso prospettato dal
tribunale di Milano - per l'effetto ablatorio, connesso con l'entrata
in vigore del Regolamento CEE n. 100/76: effetto retroattivo, nella
specie, dal momento che detto Regolamento conferma, nel proprio ambito
di applicazione, il divieto del dazio doganale, già stabilito nella
previgente disciplina comunitaria del settore, con la quale la
censurata disposizione di legge risulta confliggere;
che la Corte non ravvisa nella specie ragioni per discostarsi dalle
decisioni in precedenza adottate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n.
1239, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art.
11 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANOANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte