Ordinanza n. 94/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 94Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma
tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)
promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1982 dal Pretore di
Caltagirone nel procedimento penale a carico di Failla Giacomo,
iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Caltagirone dubita della legittimità costituzionale dell'art. 80,
comma tredicesimo, del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14
febbraio 1974, n. 62, assumendo che tale disposizione - in quanto
assoggetta a sanzione penale chi, pur munito di patente militare ed
avendone chiesto o potendone ottenere la conversione senza dover
sostenere l'esame di idoneità, guida senza patente (civile) un veicolo
non militare - sia in contrasto con l'art. 3 Cost.; e ciò per
l'ingiustificata disparità di trattamento che tale previsione
sanzionatoria comporta rispetto all'ipotesi disciplinata dal
quindicesimo comma del medesimo art. 80, il quale - a seguito delle
modifiche apportate col cit. art. 2 della legge n. 62 del 1974 -
commina una semplice sanzione amministrativa nei confronti di chi,
avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami (di cui al
successivo art. 85), guidi autoveicoli o motoveicoli civili senza
essere ancora munito di patente.
Considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta
considerata rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80,
tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;
che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del 1982, ha
ritenuto - conformemente del resto, all'avviso di numerosi giudici di
merito e della stessa Corte di cassazione - che, a seguito delle
innovazioni introdotte con la citata legge n. 62 del 1974, l'unica
norma applicabile alla fattispecie in questione sia quella di cui al
quindicesimo comma del medesimo art. 80, con la cui previsione essa
coincide perfettamente;
che, in particolare, a tale conclusione la Corte è pervenuta
considerando da un lato che con la più recente legislazione (art. 2,
quindicesimo e sedicesimo comma, legge n. 62/1974; art. 33, primo
comma, lett. d), legge n. 689/1981) si è ritenuta adeguata la mera
sanzione amministrativa nelle varie ipotesi (guida dopo l'esito
favorevole degli esami, o con patente scaduta ovvero con patente
estera) in cui, essendo il conducente in possesso dei necessari
requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, risulta tutelato il
preminente interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione
stradale e la violazione concerne solo l'inosservanza della disciplina
autorizzatoria; e dall'altro, che è lo stesso legislatore (art. 94,
quinto comma, C.d.S.) a considerare l'esame di idoneità sostenuto ai
fini del conseguimento della patente militare del tutto equipollente a
quello sostenuto avanti all'autorità civile, cui fa riferimento il
citato art. 80, quindicesimo comma;
che la suddetta conclusione - per cui il fatto considerato non
costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento alla
prospettata questione di legittimità costituzionale, che va perciò
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del Codice della
Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata,
in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal Pretore di
Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte