Ordinanza n. 94/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio
1982 dal Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di
Valentini Marco Fabio ed altro, iscritta al n. 550 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per
uso personale non terapeutico di terzi", limita la applicabilità della
più tenue sanzione ivi prevista alla fatti - specie di detenzione di
modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di
spaccio, escludendola invece in ordine alla fattispecie di detenzione
di eguali quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente
personale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che in realtà la norma impugnata prevede una più
tenue sanzione per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti,
quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro, giacché
il legislatore ha avuto riguardo alla oggettiva pericolosità
dell'accumulazione di sostanze tossiche, il cui eventuale uso soltanto
personale è rimesso ad una scelta del tutto libera e sempre
modificabile del detentore;
che analoga questione sollevata con riguardo a tale disciplina è
già stata dichiarata infondata con sentenza n. 170/1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORA - SANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte