Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 72legge 685/1975

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio

1982 dal Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di

Valentini Marco Fabio ed altro, iscritta al n. 550 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per

uso personale non terapeutico di terzi", limita la applicabilità della

più tenue sanzione ivi prevista alla fatti - specie di detenzione di

modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di

spaccio, escludendola invece in ordine alla fattispecie di detenzione

di eguali quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente

personale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che in realtà la norma impugnata prevede una più

tenue sanzione per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti,

quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro, giacché

il legislatore ha avuto riguardo alla oggettiva pericolosità

dell'accumulazione di sostanze tossiche, il cui eventuale uso soltanto

personale è rimesso ad una scelta del tutto libera e sempre

modificabile del detentore;

che analoga questione sollevata con riguardo a tale disciplina è

già stata dichiarata infondata con sentenza n. 170/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORA - SANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte