Ordinanza n. 94/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 635/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 "Disciplina delle imposte
ipotecarie e catastali" in relazione al secondo comma dello stesso
articolo promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto
da Morello Umberto iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Modena ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in
relazione al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della
Costituzione nel corso di un procedimento in cui si controverteva
sulla irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente all'omesso
versamento dell'imposta di registro;
che il giudice a quo sulla base del rilievo che la sanzione
stessa è quantitativamente diversa a seconda che si tratti
dell'imposta di registro o dell'IVA dubita che la norma de qua violi
l'uguaglianza di tutti i cittadini;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse
dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo, pur rilevando che trattasi di
omissione afferente a due imposte diverse, non prende assolutamente
in considerazione la diversa ratio impositiva che è alla base delle
stesse, così venendo meno all'obbligo di motivazione circa la non
manifesta infondatezza della questione;
che ciò comporta la manifesta inammissibilità della questione
stessa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 635, in riferimento al secondo comma dello stesso
articolo e all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Modena, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte