Ordinanza n. 94/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con
modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 24 giugno
1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto
rispettivamente iscritte ai nn. 564, 565, 566 e 567 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1987
(pervenute il 27 settembre 1988) dalla Commissione tributaria di
primo grado di Taranto è stata sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui
vieta, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, la
sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio
penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto,
creando ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che
pur indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del
giudizio penale a seconda che per essi il processo penale si concluda
prima di quello tributario o viceversa, in violazione anche del
diritto di difesa;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
un'identica questione;
che questa è già stata dichiarata non fondata con la sentenza
n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del
1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da
quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre la Corte a
modificare il precedente orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con
modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte