Ordinanza n. 94/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19
aprile 1989 dal Tribunale per i minorenni di Trieste nel procedimento
concernente la dichiarazione di adottabilità della minore Mutton
Patrizia, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1989, emessa nel
procedimento concernente la dichiarazione di adottabilità di una
minore, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.
2, 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella
parte in cui, ai fini della dichiarazione di adottabilità del
minore, fa consistere la situazione di abbandono nel fatto che il
minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, senza prevedere che il
giudice possa valutare singole situazioni diverse da quella tipizzata
dal legislatore, come nel caso di specie del minore in stato di
affidamento familiare;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non tenendo
conto di situazioni particolari che esigerebbero soluzioni
differenziate, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,
nonché con il diritto del minore a uno sviluppo armonico e compiuto
della personalità;
che la norma impugnata, col prevedere l'automatica declaratoria
di adottabilità del minore in stato di affidamento familiare,
esporrebbe quest'ultimo ai gravissimi rischi di un affidamento
preadottivo ad altra famiglia, malgrado si siano instaurati con la
famiglia affidataria irreversibili relazioni affettive;
che è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, in ipotesi, infondatezza della questione;
Considerato che la ratio dell'affidamento familiare risiede
nell'assicurare al minore un ambito affettivo ed un'adeguata
assistenza in una fase necessariamente transitoria, perché
finalizzata al reinserimento nella famiglia d'origine ovvero
all'acquisizione dello status di figlio adottivo;
che, in quest'ultima prospettiva, l'istituto in esame postula
situazione di abbandono configurabile anche soltanto in una riduzione
sensibile e non temporanea di cure morali e materiali;
che, con la legge 4 maggio 1983, n. 184, il legislatore ha
ispirato le sue scelte al valore costituzionale della famiglia
naturale come unico luogo di formazione primario della personalità
del minore, surrogabile soltanto con la famiglia adottiva, ed
escludendo pertanto qualsiasi tertium genus privo dei caratteri della
stabilità e definitività;
che, quindi, solo al legislatore spetta un intervento qual è
quello auspicato dal giudice a quo;
che, comunque, l'art. 4 consente di modellare tempi e modi
dell'istituto in ragione delle situazioni concrete, ove il
mantenimento di uno stato precario possa contingentemente apparire
come la migliore soluzione per il minore;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, e
31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte