Ordinanza n. 94/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50d.P.R. 382/1980
- art. 5legge 28/1980
usata come parametro
citata
- art. 100d.P.R. 382/1980
- art. 26legge 87/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma
terzo, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n.
1, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 12
maggio 1992 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Patané
Fabrizio contro il Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, iscritta al n. 492 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,
terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono
l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore
di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato
incarichi di insegnamento per almeno un triennio in facoltà o corsi
di laurea di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 100, lett. d), del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei
termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima
tornata dei giudizi di idoneità, avvenuta il 13 aprile 1981;
che, è stato osservato, ove si ritenesse l'equipollenza
sostanziale di status tra i professori incaricati in corsi di laurea,
ufficiali e necessari, con contratto ex art. 100, lett. d), del
d.P.R. n. 382 del 1980, e ove si riconoscessero come tassative le
categorie dei docenti ammesse a partecipare ai giudizi in questione
(secondo l'interpretazione della costante giurisprudenza del
Consiglio di Stato e della stessa Corte costituzionale), si dovrebbe
pervenire alla censura d'incostituzionalità delle norme impugnate
per la mancata assimilazione dei docenti a contratto (i quali abbiano
maturato il triennio di incarichi di insegnamento in facoltà o corsi
di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100,
lett. d), del citato d.P.R. n. 382 del 1980) rispetto alle categorie
di docenti universitari espressamente indicate dalle norme impugnate,
e da alcune sentenze della stessa Corte costituzionale (sent. n. 397
del 1989 e 89 del 1986);
che la disparità di trattamento emergerebbe con evidenza, in
quanto i docenti a contratto verserebbero nella medesima condizione
dei professori incaricati stabilizzati, avendo gli appartenenti alle
due categorie svolto identiche mansioni e acquisito lo stesso livello
di professionalità;
che soccorrerebbe la stessa esigenza di eliminazione del
precariato posto a fondamento della normativa di cui alla legge n. 28
del 1980 e al d.P.R. n. 382 del 1980;
che oltre alla violazione del principio costituzionale della
parità di trattamento di situazioni eguali, vi sarebbero anche
riflessi di illegittimità con riguardo al principio del buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della
Costituzione);
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata
questione d'incostituzionalità.
Considerato che la questione, già sollevata negli stessi termini
dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata da questa Corte non
fondata con sentenza n. 412 del 1992;
che l'attuale ordinanza di remissione non contiene, rispetto a
quella emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale, nuove argomentazioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21
febbrario 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte