Ordinanza n. 940/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 904/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,
adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in
materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2
giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio
nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio
II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata
Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio
Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini
IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria
di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge
16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la
detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la
tassazione degli utili della società di capitale alla indicazione
degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per
presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;
che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che
l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben può giustificare
l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non può influire
sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla
determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla
effettiva capacità contributiva, di guisa che la discriminazione, ai
fini della detraibilità del credito di imposta, tra chi abbia
osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in
giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che già con la sentenza n. 186 del 1982 e, più
recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha
affermato che la determinazione del quantum del tributo ben può
essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non
irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come
nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti;
che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente
infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto
nell'ordinanza di rimessione;
che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua
non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione
della citata disposizione costituzionale, stante il carattere
sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia
delle garanzie di tutela giurisdizionale;
che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre
1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli
aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e
altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:940 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte