Ordinanza n. 941/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 92Riscossione imposte sul reddito
- art. 92d.P.R. 602/1973
usata come parametro
citata
- art. 92d.P.R. 602/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo
comma, del d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 15 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento
sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'Ufficio
II.DD. di Borgo Valsugana, iscritta al n. 45 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa
Rurale di Strigno ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art.
92 d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, irrogata per ritardo di 78 giorni
nel versamento all'Esattoria delle ritenute IRPEF su interessi di
depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di I grado di
Trento, con ordinanza del 15 maggio 1987 (R. O. n. 45/88), sollevava,
in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., questione di legittimità
costituzionale del citato art. 92;
che, ad avviso della Commissione, detta norma, parificando
l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrasterebbe
con il principio di uguaglianza, e violerebbe la direttiva impartita
dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (il
quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni
alla effettiva entità delle violazioni), ponendosi in contrasto con
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel
giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
manifestamente inammissibile con sentenza n. 132 del 1988, alla
stregua del rilievo che, poiché l'impugnato art. 92 differenzia
l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il
versamento della ritenuta sia stato effettuato entro i tre giorni
dalla scadenza ovvero sia stato ritardato ulteriormente, la pretesa
di "introdurre un'ulteriore differenziazione fra il ritardo oltre i
tre giorni e l'omissione del versamento trova ostacolo
nell'impossibilità per questa Corte di dettare una disciplina
positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte
discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre
un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si
equivalgono";
che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo
non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare
degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92,
ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);
che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o
motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la
decisione menzionata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla
Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:941 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte