Ordinanza n. 944/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 11legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e
quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art.11
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa
il 18 maggio 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino
sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da
La Fleur Rosina, ordinanza iscritta al n. 796 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza
del 18 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n 354, come modificato dall'art.11
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che
i condannati i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di custodia
cautelare" durante il processo di cognizione siano affidati al
servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla
durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio
all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece,
un identico trattamento per i condannati i quali "non erano stati
colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale"
durante il processo di cognizione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di
individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo,
oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento
della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione
di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un
periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi
previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di
custodia cautelare;
e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile
(v. sentenze n. 164 del 1985, n. 67 del 1984);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza
del 18 maggio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:944 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte