Ordinanza n. 945/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formulazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal TAR del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Bellinaso Giuseppe ed altri contro il
Provveditorato agli Studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 702 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dal TAR del Lazio sul
ricorso proposto da Furnari Benedetta ed altri contro il Ministero
della P.I. ed altro, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
Sezione III, con ordinanza emessa il 16 maggio 1983 (R.O. 702/87) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982
n. 270, recante "Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale
precario esistente", nella parte in cui esclude dalla riassunzione,
dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione
e, subordinatamente a tale conseguimento, fino alla immissione in
ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio nei
modi e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di
studio specifico, conseguito anteriormente alla sessione estiva
dell'anno accademico 1980/81;
che, ad avviso del giudice a quo la norma in esame - riferendosi
soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di
studio - discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i
quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur
essendo dotati di titoli poziori, potrebbero godere solo dei (minori)
benefici previsti in via generale dall'art. 38 della stessa legge per
gli insegnanti supplenti;
che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si
accompagnerebbe la violazione dell'art. 51 Cost., per la deroga al
principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso;
dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in
attesa di verificare la propria preparazione culturale attraverso il
conseguimento del diploma; e dell'art. 33 Cost., per la svalutazione
dell'esame che il quinto comma di tale articolo prescrive per la
conclusione dei vari ordini e gradi di scuole;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio chiedendo il rigetto della questione;
che identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 28 ottobre 1985
(R.O. 40/88);
Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unica ordinanza;
che la legge 20 maggio 1982 n. 270, come già affermato da
questa Corte nella sentenza n. 222 del 1986, detta per la
sistemazione del personale docente precario una disciplina complessa,
che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversità
delle situazioni regolate;
che la peculiarità della fattispecie disciplinata dall'art. 43
- sottolineata anche dalla collocazione della norma sotto il titolo
"Particolari categorie di personale docente" (Capo IV del Titolo III
della legge n. 270) - si radica nella situazione verificatasi
allorché lo Stato, per sopperire alla mancanza di insegnanti di
educazione fisica provvisti di titolo di studio e di abilitazione,
dovette avvalersi di personale che ne era privo;
che nei confronti dei docenti che in tale frangente hanno
prestato la propria opera il legislatore - individuando l'esistenza
di un interesse pubblico specifico al compimento della formazione
professionale di tale personale ed al mantenimento da parte dello
stesso, per il lasso di tempo necessario, dell'impiego - ha
ragionevolmente ritenuto di dover dettare una disciplina
differenziata da quella posta in via generale per gli altri
insegnanti supplenti;
che, pertanto, l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 a
favore di altre categorie di insegnanti che non si trovino nella
particolare situazione presa in esame da tale norma è rimessa
esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982 n.
270, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:945 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte