Ordinanza n. 946/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 699Codice penale
- art. 15legge 497/1974
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 7legge 895/1967
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2
ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come
aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove
norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 17
marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a
carico di Guarini Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,
prima serie spceciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Sant'Arcangelo ha denunciato, con
riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto
degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto "contempla ed assoggetta a
sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il
comportamento di chi porta con sé un fucile per uso caccia munito di
regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa
di concessione governativa per gli anni successivi a quello del
rilascio", per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che per
analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni
penali;
Considerato che in relazione all'analoga fattispecie
dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa
annuale di concessione governativa questa Corte ha reiteratamente
(sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata
la relativa questione:
che nell'ordinanza di remissione non sono contenuti motivi o
argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare
la propria surricordata giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 c.p. e 7, terzo
comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il
controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Sant'Arcangelo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:946 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte