Ordinanza n. 947/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal
Giudice Istruttore presso il Tribunale di Asti nel procedimento
penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n. 552 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui
non prevede la possibilità di interventi da parte del giudice nel
caso in cui sussista nell'imputato una situazione di non
pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o/ controlli
medici, per preteso contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale
norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, imporrebbe, in casi come quello
sottoposto all'esame del giudice a quo, un contemperamento tra le due
esigenze;
Considerato che il rilievo del giudice rimettente, coinvolgente
una tematica di estrema delicatezza, quale la pericolosità sociale
dell'imputato, dipendente dall'equilibrio psichico dello stesso e
pertanto derivante da accertamenti tecnici non sorretti da dati
obiettivamente riscontrabili, propone una questione che non può
essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso;
che, pertanto, tale questione non può formare oggetto di una
questione di legittimità costituzionale, in quanto attinente ad un
caso concreto la cui soluzione deve essere trovata mediante
applicazione ermeneutica della norma impugnata, in relazione alle
emergenze di fatto;
che, conseguentemente, la proposta questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Giudice Istruttore
presso il tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:947 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte