Ordinanza n. 948/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 825/1971
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 16d.P.R. 597/1973
- art. 48d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 9,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), e degli artt. 10, 16 e
48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 12 novembre 1985 dalla Commissione Tributaria di
I grado di Bologna sul ricorso proposto da Rasi Gerolamo contro
l'Ufficio II.DD. di Bologna, iscritta al n. 245 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Bologna, nel
giudizio promosso da Rasi Girolamo per ottenere la conferma della
deducibilità della somma di L. 1.800.000, indicata forfettariamente
quale importo delle spese sostenute per svolgere la sua attività di
lavoro dipendente in una città diversa da quella della propria
famiglia, con ordinanza del 12 novembre 1985 (R.O. n. 245/87) ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 10, 16 e 48 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la
possibilità per il contribuente, lavoratore dipendente, di detrarre
i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in
comune diverso da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare;
che il giudice a quo assume la violazione degli artt. 3 e 53
Cost. per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al
caso dei coniugi contribuenti che lavorino entrambi nella stessa
città di residenza del nucleo familiare e per la conseguente carenza
di proporzionalità dell'imposizione fiscale alla capacità
contributiva del lavoratore che presti la sua opera lontano da tale
residenza;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione in quanto la detrazione
delle spese in misura fissa costituisce oggetto di un apprezzamento
di congruità insindacabile in sede di giudizio costituzionale; ed in
quanto la individuazione degli oneri deducibili si articola, a sua
volta, in un sistema di scelte discrezionali riservate al
legislatore, per un alleggerimento della pressione fiscale a favore
del contribuente, del quale dovrebbe essere tassato l'intero reddito;
Considerato che, come più volte ha deciso questa Corte (v. sentt.
nn. 134/82 e 108/83; ord. n. 556/87), la determinazione circa la
deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal
contribuente rientra nell'esclusiva competenza del legislatore il
quale, nella sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente
valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del
reddito nonché il nesso di proporzionalità dell'onere stesso col
gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessità di
conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del
cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva,
non meno pressati di quelli della vita individuale;
che nella specie non è evidentemente irragionevole la scelta di
determinare, in identica misura per tutti i lavoratori dipendenti, le
spese di produzione del reddito, determinate secondo un giudizio di
congruità coerente con le suddette finalità conciliative di
contrapposte esigenze;
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria), 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:948 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte