Ordinanza n. 95/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 157r.d.l. 773/1931
- art. 163r.d.l. 773/1931
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163
del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n.
773 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 22 giugno 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel
procedimento penale a carico di Silvestro Giovanni Battista, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 13 luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel
procedimento penale a carico di Carletti Giuliano, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed
iscritta al n. 257 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 13 luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel
procedimento penale a carico di Marengo Giovanni Maria, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956
ed iscritta al n. 264 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza 22 giugno 1956 del Pretore di Finale Emilia, emessa
nel procedimento penale a carico di De Sivo Clemente, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed
iscritta al n. 268 del Reg. ord. 1956;
5) ordinanza 7 marzo 1956 del Pretore di Bologna, emessa nel
procedimento penale a carico di Sansalone Giuseppe, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed
iscritta al n. 323 del Reg. ord. 1956.
Ritenuto:
Nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del testo unico delle
leggi di p. s. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, e la
decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con
le cinque ordinanze sopra elencate; quattro delle quali si riferiscono
all'art. 157, senza specificazione di commi; una all'art. 163.
Nessuna delle parti private si è costituita in giudizio, né vi fu
intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U.
delle leggi di p. s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o
per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello
stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e,
con sentenza n. 10 del 20 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del
testo unico predetto.
Tutte le questioni proposte con le suindicate ordinanze sono
manifestamente infondate. Infatti, o trattasi di questioni relative a
norme di cui è stata già dichiarata la illegittimità, e, in questo
caso, l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la
cessazione della efficacia di tali norme, non è più proponibile una
questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; o trattasi
di questioni relative a norme nei riguardi delle quali la Corte ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, e
rispetto ad esse, non sussistono ragioni perché la Corte adotti
decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze, e
perciò le questioni stesse devono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Spetterà ai giudici di merito, ai quali vengono rinviati gli atti,
di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due citate
sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di fatto,
che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano contemplate
o meno dalle norme che la Corte ha dichiarato costituzionalmente
illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di
avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30, comma terzo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo
1956);
dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le
cinque ordinanze indicate in epigrafe;
ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti
autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte