Ordinanza n. 95/1980
Altra decisione · depositata il 19/06/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 580/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università),
convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766,
promossi con ordinanze emesse dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio il 16 febbraio 1977 e il 19 aprile 1978, rispettivamente sui
ricorsi di Cairella Michelangelo e di Baroni Carlo ed altri contro il
Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli studi di
Roma, iscritte al n. 241 del registro ordinanze 1977 e al n. 456 del
registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 176 del 1977 e n. 354 del 1978.
Visti gli atti di costituzione di Cairella Michelangelo e di Baroni
ed altri; nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Walter Prosperetti, per Baroni Carlo ed altri e
l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il TAR del Lazio
ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale relative
all'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (recante "Misure urgenti
per l'Università"), convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre 1973, n. 766, nella parte in cui esclude dall'inquadramento
nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di
straordinari, gli assistenti ordinari che siano stati dichiarati maturi
in un concorso a cattedra e nella parte in cui esclude
dall'inquadramento, nel suddetto ruolo, gli assistenti ordinari,
incaricati di un insegnamento nelle facoltà di medicina e rivestenti
la qualifica di primari ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 129 (recante "Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle
cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura");
che dette questioni sono state proposte in riferimento all'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento
posto in essere dalla norma impugnata nei confronti delle due categorie
predette rispetto ai professori aggregati, ai vincitori di concorso a
professore aggregato, ai direttori delle scuole autonome di ostetricia,
agli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794 ed ai
ternati nei concorsi universitari, i quali tutti in forza della norma
impugnata possono ottenere, a domanda, l'inquadramento nel ruolo dei
professori universitari con la qualifica di straordinari;
che le parti private si sono costituite insistendo perché dette
questioni siano dichiarate fondate, mentre l'Avvocatura generale dello
Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha
chiesto che siano dichiarate non fondate;
che i giudizi di legittimità sollevati dal giudice a quo vanno
riuniti, stante l'analogia fra di essi;
Considerato che il TAR del Lazio, nelle ordinanze di rimessione,
ponendo a confronto il trattamento previsto dalla norma impugnata per i
professori aggregati, i vincitori di concorso a professore aggregato, i
ternati in concorsi a cattedra, i direttori delle scuole autonome di
ostetricia, gli aggregati clinici e le ripetute due categorie ha
rilevato una irragionevole disparità di trattamento fra dette
categorie in danno delle ultime due, essendo esclusa solo per gli
appartenenti ad esse la possibilità di immissione nel ruolo dei
professori universitari con la qualifica di straordinari;
che il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato
dalle ordinanze di rimessione si riflette anche su altre parti
dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla
legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, in quanto la denunciata
disparità di trattamento, ove venisse riconosciuta, potrebbe essere
eliminata sia immettendo nel suddetto ruolo gli assistenti ordinari
dichiarati maturi in concorsi a cattedra e quelli che siano incaricati
d'insegnamento nelle facoltà di medicina ed abbiano la qualifica di
primari ospedalieri ex d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, sia escludendo
dall'ammissione in detto ruolo una delle categorie per le quali la
norma impugnata prevede la possibilità d'immissione;
che la scelta fra l'una o l'altra soluzione non può dipendere dal
modo in cui la questione è stata prospettata nelle ordinanze di
rimessione;
che appare perciò necessario - salva ogni pronuncia sul merito -
sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del citato d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, nella parte in cui
dispone la immissione senza concorso nei ruoli dei professori
universitari della categoria degli aggregati clinici di cui al r.d. 8
febbraio 1937, n. 794, obbiettivamente distinta da quelle dei
professori di università, in riferimento all'art. 97, primo e terzo
comma, della Costituzione, che pongono le regole generali del buon
andamento della P.A. e della immissione a seguito di pubblico concorso
nonché all'art. 33 della Costituzione, sulla posizione delle
Università e degli altri Istituti di alta cultura;
che il dubbio di legittimità costituzionale va posto anche in
riferimento all'art. 3, primo comma, in quanto la immissione in ruolo
senza concorso accorderebbe alla cennata categoria un privilegio non
giustificato;
che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n.
580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n.
766, nella parte in cui prevede la possibilità d'inquadramento nel
ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari,
degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33
della Costituzione;
2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata
congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al
numero precedente;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte