Ordinanza n. 95/1982
Altra decisione · depositata il 13/05/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 58/1981
- art. 2-quinquieslegge 58/1981
usata come parametro
citata
- art. 2-quinquieslegge 456/1981
- art. 10d.l. 9/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
12 marzo 1981, n. 58 (Conversione in legge del decreto legge 8 gennaio
1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in
materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di
edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1981
dal pretore di Napoli sul ricorso proposto da De Luca Irma contro
Martellotta Angelo ed altra, iscritta al n. 652 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del
13 gennaio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1.-In forza di verbale di conciliazione giudiziale,
redatto il 4 luglio 1979 avanti il Pretore di Napoli, sezione VII
civile - Esecuzioni, Martellotta Angelo e Ferrucci Carmela Incoronata
intimarono a De Luca Irma, con atto notificato il 13 marzo 1981,
precetto di rilascio dell'appartamento sito in Napoli, vico Acitilia n.
120/D, piano 5, int. 16 bis, di vani due e mezzo. Avendo l'ufficiale
giudiziario, a seguito di preavviso comunicato il 7 aprile 1981,
provveduto il successivo 24 al primo accesso per l'esecuzione dello
sfratto, rinviato al 1 giugno per difetto di assistenza di forza
pubblica, la De Luca, con atto di opposizione depositato il 5 maggio
1981 nella cancelleria della Pretura di Napoli, chiese in via
preliminare sospendersi lo sfratto e nel merito disporre che la
esecuzione doveva essere sospesa a sensi dell'art. 2 della legge 12
marzo 1981, n. 58;
che:
2. - Con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 (notificata il
successivo 22 e comunicata il 9 giugno, pubblicata nella G.U. n. 12 del
13 gennaio 1982 e iscritta al n. 652 R.O. 1981), l'adito Pretore di
Napoli, sezione VII civile, reietta la domanda di sospensione
dell'esecuzione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del richiamato art. 2 nella parte in cui, menzionando i
"provvedimenti di rilascio", esclude dalla sospensione le procedure di
sfratto in forza di verbali di conciliazione giudiziale, sul riflesso
che la esclusione contrasterebbe con il principio di eguaglianza, alla
stregua del quale non può, nelle zone terremotate, farsi distinzione
tra tipi di titolo esecutivo;
che:
3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
4. - Le ragioni, che, a seguito del sopravvenuto
art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 6 agosto 1981, n. 456
("Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31
dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo
convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il
proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio")
hanno indotto questa Corte a restituire, con ord. 56/1982, gli atti al
Pretore di Casoria, che aveva sollevato la stessa questione di
costituzionalità, impongono di adottare identico provvedimento anche
in considerazione del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo
1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n.
9, a tenor del quale "Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione
degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è
sospesa fino al 31 dicembre 1982".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli, Sezione VII
civile - Esecuzioni, perché provveda a nuovo esame della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n.
58, tenendo conto dei sopravvenuti artt. 2 quinquies, comma terzo,
della legge 6 agosto 1981, n. 456, e 10, ultimo comma, del d.l. 23
gennaio 1982, n. 9 conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n.
94.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRMCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte