Ordinanza n. 95/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 60legge 4/1929
- art. 21legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del
r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e il 17
febbraio 1982 dal Tribunale di Rimini nei procedimenti penali a carico
di Dari Giuseppe e di Molari Stefano, iscritte ai nn. 286 e 515 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 269 e 357 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Rimini - con due ordinanze,
identicamente motivate, emesse il 17 febbraio ed il 3 marzo 1982 - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa"), là dove esso "devolve al curatore del fallimento
tutte le controversie" relative a rapporti di diritto patrimoniale" e
non prevede la possibilità di intervento del fallito nelle questioni
tributarie dalle quali possano dipendere imputazioni di carattere
penale con conseguente condanna a pene detentive";
e che nel primo di tali giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte "dichiari inammissibile
per irrilevanza o comunque infondata" la proposta impugnativa: dal
momento che il presupposto sul quale essa si fonda sarebbe venuto meno
per effetto della sopravvenuta sentenza di accoglimento n. 88 del 1982.
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi:
che, in entrambi i casi, l'accertamento dei redditi in questione,
effettuato dall'amministrazione finanziaria, "divenne definitivo" -
come avvertono esplicitamente entrambe le ordinanze - "per omessa
impugnazione", da parte del curatore del fallimento; sicché le
ordinanze medesime lamentano che, in tali circostanze, l'accertamento
faccia "stato nel giudizio penale";
che, per altro, con la citata sentenza n. 88 del 1982, questa Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21,
terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui
prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta,
divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei
procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi
tributarie in materia di imposte dirette":
con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla
richiesta pronuncia di annullamento, non si presta più a ricevere le
applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale
di Rimini con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte