Ordinanza n. 95/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 191/1979
citata
- art. 4legge 11/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno
1979, n. 191, nella parte in cui ha esteso la "disciplina del rapporto
di lavoro del personale degli enti locali" al personale dipendente dai
Comuni del Trentino-Alto Adige, promosso con ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige notificato il 18 luglio 1979, depositato in
cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi
1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la Regione Trentino-Alto
Adige ha denunciato di incostituzionalità l'art. 1 dell'accordo
nazionale approvato con il d.P.R. l giugno 1979, n. 191, nella parte in
cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige
"la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali",
lamentando l'invasione della sfera di attribuzione spettanti alla
Regione in tema di "ordinamento dei comuni" stessi, alla stregua degli
artt. 4, 5 n. 1 e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già
esercitata da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n.
11;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza del
ricorso.
Considerato che - come questa Corte ha già rilevato con precedente
pronunzia n. 100 del 1980 - il predetto d.P.R. n. 191 del 1979 non è
configurabile come legge delegata; tra l'altro perché il d.l. 29
dicembre 1977, n. 946 (convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43), ai
sensi del quale è stato emanato, non prevede il conferimento di alcuna
delega (come conferma anche la mancata opposizione di termini
all'esercizio del potere approvativo degli accordi del tipo di quello
in questione) e perché neppure lo stesso d.P.R. si qualifica come
fonte legislativa;
che pertanto, difettando la forza di legge dell'atto impugnato, ne
consegue la manifesta inammissibilità della relativa impugnazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (art. 1
della allegata ipotesi di accordo), sollevata dalla Regione
Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte