Ordinanza n. 95/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 24Costituzione
- art. 168r.d. 1238/1939
- art. 48r.d. 12/1941
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 737 del codice
di procedura civile; dell'art. 168, terzo comma, del r.d. 9 luglio
1939 n. 1238 "Ordinamento dello stato civile" e dell'art. 48 r.d. 30
gennaio 1941 n. 12 "Testo coordinato delle riforme attuate in
conformità con la Costituzione" promosso con ordinanza emessa il 30
aprile 1986 dal Tribunale di Firenze nella procedura di volontaria
giurisdizione promossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Firenze iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice relatore del Tribunale di Firenze, dovendo
riferire in un affare di volontaria giurisdizione, da pronunciarsi in
Camera di Consiglio ex artt. 737 c.p.c. e 168, comma terzo r.d. 9
luglio 1939, n. 1238, ha impugnato le norme suddette, nonché l'art.
48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio
giudicante") in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto
la normativa in questione, imponendo che anche questioni di estrema
semplicità, quale quella in esame, vengano decise da un collegio di
tre magistrati colliderebbe con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione, per un verso distogliendo tre giudici da
più necessarie attività e per altro verso appesantendo la procedura
concernente procedimenti di per sé estremamente semplici;
che lo stesso giudice ha sollecitato la Corte a sollevare ex
officio questione di costituzionalità delle norme che non prevedono
che al giudice a quo sia dato avviso della fissazione dell'udienza di
fronte ad essa, affinché questi possa proporre argomentazioni a
sostegno della tesi di cui all'ordinanza di rimessione;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili
o non fondate le impugnative predette;
Considerato che il giudice a quo non è chiamato ad applicare
l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma soltanto a riferire
della questione al collegio, qualunque ne sia la composizione; che,
in ogni modo, anche relativamente alle altre norme impugnate, il
giudice stesso non propone vere e proprie censure di legittimità
costituzionale, limitandosi ad evidenziare gli inconvenienti
scaturenti dall'attuale sistema, di guisa che lo scopo dell'ordinanza
in esame è chiaramente ravvisabile nel realizzare una riforma delle
procedure di giurisdizione volontaria: sicché il solo possibile
destinatario di richieste siffatte è rappresentato - se mai - dal
Parlamento e non da questa Corte;
che la questione relativa alla mancata previsione della
comunicazione della data d'udienza al giudice a quo appare
manifestamente infondata in quanto riferita all'art. 24 Cost., norma
questa esclusivamente volta a tutelare i diritti e gli interessi
legittimi, posizioni soggettive che in nessun caso possono essere
considerate proprie del giudice nell'esercizio delle funzioni di sua
spettanza, sicché la stessa non può essere sollevata ex officio;
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 737 del codice di procedura
civile, 168, comma terzo, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e 48 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 97 Cost.,
sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Firenze, con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) respinge la richiesta del giudice relatore del Tribunale di
Firenze volta a che la Corte sollevi di fronte a sé questione di
legittimità costituzionale della normativa che non prevede che al
giudice a quo sia dato avviso della data di discussione delle
questioni sollevate dallo stesso, siccome manifestamente infondata.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte