Ordinanza n. 95/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 512/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto
comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di
rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena
sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione
tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2
agosto 1982, n. 512, il quale dispone che, in caso di alienazione
entro il quinquennio dall'apertura della successione di beni esenti
da imposta perché di rilevante interesse culturale, l'erede è
tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella
normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte
l'imposta stessa;
che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe
gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli
effetti sanzionatori le differenti ipotesi considerate e per l'altro
spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di
tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva
e precetto tributario;
che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito
(sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991;
n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte
discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di
costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli;
che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare
rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione
hanno per il patrimonio culturale del paese;
che la ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per
lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla
imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in
caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;
che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori
di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di
comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di
rilevante interesse culturale;
che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il
richiamo al principio della capacità contributiva;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982,
n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Siena con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte