Ordinanza n. 95/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 157/1992
- art. 13legge 157/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo
comma, lett. h), e dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), promosso con la ordinanza emessa il 18 marzo
1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Bassano del Grappa negli atti relativi ad esposto di Rigoni Rinaldo,
iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento dell'Unione Italiana delle
Associazioni Venatorie, e della Federazione Italiana della caccia e
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Bassano del Grappa, dovendo decidere sulla richiesta di
archiviazione del pubblico ministero in ordine al procedimento
relativo all'esposto presentato da Rigoni Rinaldo - quale
rappresentante del gruppo locale del W.W.F. - con ordinanza del 18
marzo 1994 (R.O. n. 285 del 1994) ha sollevato, in riferimento agli
artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e
dell'art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) nella parte in cui vietano e sanzionano penalmente l'uso
dei cani nell'esercizio della caccia; che il giudice remittente
premette che nell'esposto veniva denunciato lo svolgimento
dell'attività di allenamento e di addestramento di cani da caccia,
nonché il successivo impiego nell'esercizio dell'attività
venatoria, ipotizzando l'illiceità di tale attività secondo la
legge n. 157 del 1992, mentre il pubblico ministero, non ravvisando
ipotesi di reato nell'impiego di cani nell'esercizio venatorio, ha
chiesto l'archiviazione del procedimento;
che, ad avviso del giudice remittente, dalle disposizioni della
legge n. 157 del 1992 non sarebbe possibile desumere la liceità
dell'uso dei cani per l'esercizio venatorio, mentre tale uso, non
essendo esplicitamente consentito, risulterebbe vietato in generale
dall'art. 13 della stessa legge, così rientrando nella fattispecie
di cui all'art. 30, primo comma, lett. h), che punisce l'esercizio
della caccia con mezzi vietati;
che, secondo il giudice a quo, la fattispecie penale così
individuata contrasterebbe con l'art. 25 Cost., non assicurando la
certezza della legge, e, attraverso di essa, la possibilità di
conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, nonché
con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto ad
altre forme consentite di attività venatoria, e in particolare
rispetto alla caccia esercitata con richiami vivi;
che nel giudizio davanti alla Corte sono intervenuti il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, l'Unione italiana delle
associazioni venatorie e la Federazione italiana della caccia, per
chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;
Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata
l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell'Unione Italiana
delle Associazioni Venatorie e della Federazione Italiana della
Caccia, dal momento che tali enti associativi non hanno assunto la
qualità di parte nel giudizio a quo;
che il presupposto interpretativo sul quale il giudice
remittente basa la questione di costituzionalità si presenta
palesemente infondato in quanto, sia dalle disposizioni della legge
n. 157 del 1992 sia da quelle della legge regionale del Veneto 9
dicembre 1993, n. 50, può chiaramente desumersi la liceità dell'uso
dei cani nell'esercizio venatorio;
che, in particolare, con riferimento alla legge n. 157 del 1992,
l'art. 10, ottavo comma, prevede che i piani faunistico-venatori
individuino le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e
le gare di cani, presupponendo la preparazione del cane in vista
della stagione venatoria; l'art. 21 lett. ff) vieta l'uso dei segugi
soltanto per la caccia al camoscio, confermando implicitamente la
generale liceità dell'impiego dei cani; l'art. 28, secondo comma, in
caso di condotte penalmente rilevanti, esclude dalla possibilità di
sequestro il cane al pari di altri mezzi consentiti, quali i richiami
vivi autorizzati;
che l'art. 13 della legge n. 157 del 1992 individua quali sono i
mezzi diretti all'abbattimento consentiti, con la conseguenza che
l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5,
deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso
ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia;
che, inoltre, l'art. 14, secondo comma, della legge regionale
del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (emanata in attuazione della legge
quadro n. 157 del 1992) prevede espressamente che "il cacciatore può
servirsi come ausili di cani ..";
che, di conseguenza, non può essere ricompreso tra i mezzi
vietati per l'esercizio dell'attività venatoria l'utilizzo di cani;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e
3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso
la pretura di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte