Ordinanza n. 95/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs.
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza
emessa il 7 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari
presso la pretura di Modena, iscritta al n. 644 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Modena, dopo aver premesso di essere stato investito di
una richiesta di archiviazione in relazione alla quale la persona
offesa ha proposto opposizione, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non
prevede che, nel procedimento davanti al pretore, il pubblico
ministero debba notificare l'opposizione alla richiesta di
archiviazione formulata dalla persona offesa - ovvero almeno dare
notizia dell'avvenuta proposizione dell'opposizione - alla persona
sottoposta alle indagini preliminari, con contestuale avvertimento
che, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della
opposizione - o dalla comunicazione della sua proposizione -, la
persona sottoposta alle indagini può prendere visione degli atti
depositati presso la procura della Repubblica e presentare proprie
deduzioni difensive, anche con richiesta motivata di indagini
preliminari su fatti e circostanze ad essa favorevoli, nonché nella
parte in cui non dispone che, qualora sia stata proposta opposizione
alla richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasmetta gli
atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione
delle deduzioni difensive della persona sottoposta ad indagini,
ovvero dopo la scadenza del termine concesso per la presentazione
delle sue deduzioni, analogamente a quanto stabilito, per il
procedimento davanti al tribunale, dall'art. 126 del medesimo d.lgs.
n. 271 del 1989;
che a parere del giudice a quo la disciplina censurata determina
una palese disparità di trattamento tra la persona offesa e
l'indagato, in quanto, mentre alla persona offesa è consentito
replicare alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero a
tutela del proprio interesse al perseguimento del reato del quale è
stata vittima, la persona nei cui confronti si è proceduto a
indagini non è posta in condizione di contrastare quanto dedotto
dall'opponente;
che l'impossibilità di conoscere e di contrastare l'opposizione
si risolve anche, ad avviso del rimettente, in una lesione del
diritto di difesa per l'indagato "nella fase cruciale della chiusura
delle indagini preliminari", giacché a questi devono essere
assicurate garanzie non inferiori a quelle riconosciute alla parte
lesa.
Considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che il
problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo
senza eludere il principio di obbligatorietà dell'azione penale ed
anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione, onde far
sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli
risultanti effettivamente superflui, sicché gli strumenti di
verifica del giudice in ordine all'attività omissiva del pubblico
ministero devono essere articolati in modo tale "da fornirgli la
possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di
quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio
discriminatorio dell'azione (o inazione) penale" (v. sentenza n. 88
del 1991);
che essendo, dunque, il controllo del giudice volto a
salvaguardare nel procedimento di archiviazione il pieno rispetto del
principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei valori di
legalità ed uguaglianza che esso coinvolge, ne deriva che anche
l'opposizione della persona offesa non può non risultare iscritta
nel medesimo alveo finalistico, sicché le relative deduzioni e
prospettive di ulteriori indagini - ora profilabili anche
nell'archiviazione pretorile a seguito della sentenza n. 445 del 1990
- si configurano come strumenti di tutela dell'offeso negli stretti
limiti in cui ciò risponda alla funzione di verifica che il giudice
è chiamato ad esercitare a salvaguardia del precetto sancito
dall'art. 112 della Carta fondamentale;
che pertanto, avendo l'ordinamento configurato lo ius ad
loquendum dell'opponente come istituto strumentalmente correlato alla
ratio del controllo giurisdizionale costituzionalmente imposto in
sede di archiviazione, nessuna assimilabilità può prospettarsi
rispetto alla posizione della persona già sottoposta alle indagini,
essendo quest'ultima portatrice di diritti non coinvolti dal
parametro che quel controllo mira a presidiare;
che, quindi, stante l'evidente eterogeneità delle situazioni
poste a raffronto, la disciplina oggetto di impugnativa non può
ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, così come,
di riflesso, nessuna violazione appare subire il diritto di difesa,
considerato che, attesa la peculiare natura e funzione del
procedimento di archiviazione, l'eventuale "contraddittorio" con
l'opponente non può certo configurarsi alla stregua di soluzione
costituzionalmente obbligata;
che, infine, neppure evocabile è il diverso modello
procedimentale stabilito nel caso di opposizione alla richiesta di
archiviazione per i reati di competenza del tribunale o della corte
di assise, in quanto, come questa Corte ha più volte rilevato, nel
procedimento pretorile il principio di "massima semplificazione" di
cui alla direttiva n. 103 della legge-delega n. 81 del 16 febbraio
1987 consente di giustificare, insieme con l'esclusione dell'udienza
preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi di
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,
prevedendo "per questa fase del procedimento la sola contrapposizione
tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata
dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata
dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini" (v.
ordinanza n. 291 del 1993 e sentenza n. 123 del 1993);
che di conseguenza la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte