Ordinanza n. 95/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.lgs. 507/1993
- art. 47d.lgs. 507/1993
usata come parametro
citata
- art. 4legge 421/1992
- art. 31legge 421/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi
1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), promossi con tre ordinanze emesse il 23 marzo 2001
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, rispettivamente
iscritte ai nn. 509, 510 e 511 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione del Comune di Valmontone nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in
punto di diritto (r.o. nn. 509, 510 e 511 del 2001), emesse il
23 marzo 2001, la Commissione tributaria provinciale di Roma - nel
corso di giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di
accertamento emessi dal Comune di Valmontone, con i quali è stata
rideterminata, per gli anni dal 1994 al 1996, la tassa per
l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto
comune - ha sollevato, in riferimento "all'art. 76, primo comma,
della Costituzione", questione di legittimità costituzionale degli
artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territorale);
che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle
questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens
costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998,
osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla
revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di
tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b)
della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti
principi e criteri direttivi:
"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in
relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.
Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente
...;
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della
tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi";
che, al riguardo, il giudice a quo rileva che il legislatore
delegato si è conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato
art. 4, comma 4, lettera b), solo per la determinazione delle tariffe
concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o
temporanee; mentre, in relazione alle occupazioni del soprassuolo e
del sottosuolo con cavi e condutture, "ha ritenuto di essere
completamente libero nella determinazione della tassa di cui si
tratta", omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto
legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di
considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il
limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto
alla tassazione precedentemente in vigore";
che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri
individuano "delle linee di carattere generale, applicabili in ogni
caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore
criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le
specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee
elettriche e condutture", le ordinanze reputano le disposizioni
denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al r.o.
n. 509 del 2001, si è costituito il Comune di Valmontone, parte
resistente nel processo principale, il quale ha concluso per
l'infondatezza della proposta questione;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale, nel rilevare che questioni analoghe
sono state già esaminate e disattese da questa Corte con la sentenza
n. 96 del 2001, ha concluso per la manifesta infondatezza.
Considerato, in via preliminare, che le ordinanze prospettano
identiche censure avverso le medesime disposizioni, sicché i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
pronuncia;
che il rimettente, pur impugnando anche l'art. 46 del decreto
legislativo n. 507 del 1993 - il quale, peraltro, rimette al
successivo art. 47, anch'esso denunciato, la disciplina su cui si
appuntano i dubbi di costituzionalità e cioè quella della
determinazione dei criteri di tassazione delle occupazioni del
sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere -
solleva, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la medesima
questione di costituzionalità già scrutinata della Corte, dapprima
con la sentenza n. 96 del 2001 e, successivamente, con l'ordinanza
n. 323 del 2001;
che, in dette occasioni, si è escluso che l'art. 47, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, contrasti con l'art. 76
della Costituzione, giacché si è ritenuto erroneo l'assunto
interpretativo - seguito anche dall'attuale giudice a quo - secondo
il quale la legge delega n. 421 del 1992 ha dettato, anche per le
occupazioni degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee
elettriche, cavi, condutture e simili", i medesimi criteri di
disciplina della generalità delle fattispecie impositive, di cui
all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1;
che, difatti, alla menzionata peculiare tipologia di
occupazione la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di riservare
un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo,
come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio
della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire
attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96
del 2001);
che, pertanto, non adducendo il rimettente profili o
argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o comunque tali da
indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno
dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), sollevate, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte