Ordinanza n. 951/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 482/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.
Passoni e Villa e Damone Maria, iscritta al n. 817 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel procedimento civile tra
la S.p.A. Passoni e Villa contro Damone Maria, avente ad oggetto
l'assunzione obbligatoria al lavoro di quest'ultima quale invalida
psichica, ha sollevato, con ordinanza del 24 luglio 1987 (R.O. n.
817/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che si verifica tra invalidi civili psichici, esclusi
dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di
lavoro e di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche
in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione
della capacità di lavoro;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, in quanto è
rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e
articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi
degli invalidi psichici;
Considerato che non sussiste la rilevata omogeneità tra la
categoria degli invalidi psichici civili e quelli di guerra, del
lavoro o di servizio, stante la obiettiva diversità dei presupposti
che sono alla base del fatto invalidante e che comportano addirittura
per talune categorie anche un elemento risarcitorio, estraneo
all'ipotesi dell'invalidità civile (estremo questo più volte
evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre
decisioni, ord. n. 487 del 1988);
che, comunque, la situazione degli invalidi civili psichici,
come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 52 del 1985), è
abbastanza complessa per varietà di casi talché solo il legislatore
può apprestare gli adeguati ed articolati rimedi, sulla base di
opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, concretanti meditate
scelte normative esaustive ed attuative dei precetti costituzionali;
che non è dato alla Corte operare nella sfera di tali complesse
ed articolate valutazioni le quali esigono, per se medesime, una
serie di previsioni che può effettuare compiutamente solo il
legislatore, alla cui attenzione si sottopone ancora una volta
l'urgenza dell'apprestamento di idonea disciplina;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.
482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:951 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte