Ordinanza n. 953/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo
comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e
19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta
amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1987
dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di
Coppini Bruno, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21
settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 27, Cost., questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in quanto non prevedono
espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente
dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli Uffici delle
imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente
all'accertamento medesimo;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, non
contenendo alcuna previsione di notificazione degli avvisi di
accertamento fiscale personalmente al fallito, oltre che al curatore,
non consentono al fallito stesso di proporre impugnativa avverso
l'accertamento anche in caso di inerzia del curatore, e, pertanto, si
pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, che
tendono ad assicurare a ciascuno il diritto di difesa in un giudizio
che lo riguardi personalmente;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità e, nel merito, per la
infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 454 del 1987, ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale delle citate disposizioni, sollevata dalla stessa
autorità remittente sotto identici profili;
che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono ulteriori e
nuovi profili rispetto a quelli già esaminati nella predetta
ordinanza n. 454 del 1987;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57,
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata,
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte
di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:953 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte