Ordinanza n. 96/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 166r.d.l. 773/1931
- art. 174r.d.l. 773/1931
usata come parametro
citata
- art. 166legge 87/1953
- art. 174legge 87/1953
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174
del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna,
emessa nel procedimento penale a carico di Calì Salvatore, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956
ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 28 giugno 1956 del
Tribunale di Enna è stata sollevata la questione circa la legittimità
costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. citato, in riferimento
al disposto degli artt. 13 e 16 della Costituzione.
Considerato che la Corte, con la propria sentenza 19 giugno 1956,
n. 11, e successive pronuncie, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui
agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;
che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e
quindi anche quelle degli artt. 166 e 174 - hanno cessato di avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia
delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale
sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Enna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte