Ordinanza n. 96/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
- art. 31Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 45Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 29Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 30Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 47Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 46Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 71d.l. 1361/1926
- art. 41Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 57Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 7Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
- art. 30d.l. 1380/1956
- art. 61d.l. 1380/1956
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 29 ottobre
1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento penale contro Lucini Giulio, iscritta al n. 74 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo, iscritta al n. 75 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961;
3) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento penale contro Baldisserotto Leone, iscritta al n. 91 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
4) ordinanza emessa il 21 novembre 1961 dal Tribunale di Brindisi
nel procedimento penale contro Pinto Oronzo, iscritta al n. 223 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
5) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla Corte suprema di
cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro
Tarantella Giovanni, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24
febbraio 1962;
6) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla Corte suprema di
cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro
Pavoncelli Celestina, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14
aprile 1962;
7) ordinanza emessa il 19 gennaio 1962 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento penale contro Sallusto Vincenzo, iscritta al n. 64 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì.
1. - Nel corso del procedimento penale contro Lucini Giulio,
imputato del reato di cui agli artt. 31 e 45 del T. U. delle
disposizioni per l'imposta sugli olii di semi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di presentare la denunzia di
un deposito di olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la
questione di legittimità costituzionale del citato T.U. e della legge
delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della
Costituzione; ed il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo
1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e
rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la sospensione del
medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la relativa
decisione.
2. - Nel corso del procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo,
imputato dei reati di cui agli artt. 31, 45 e 57 del citato T. U, per
avere omesso di presentare la prescritta denunzia di un deposito di
olio di semi, e di tenere il registro di carico e scarico dei medesimi,
il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo sopraindicato e della legge
delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della
Costituzione; ed il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo
1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e
rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la sospensione del
medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la relativa
decisione.
3. - Nel corso del procedimento penale contro Baldisserotto Leone,
imputato del reato di cui agli artt. 29, 30, 31, 45 e 47 del D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di denunziare un deposito di
olio di semi e per avere fatto circolare olio di semi senza bolletta di
legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 sopraindicati, in
relazione agli artt. 70 e 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti
di delega nella sanzione penale; ed il Tribunale di Vicenza,
riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per
la decisione del giudizio, con ordinanza del 25 maggio 1961, disponeva
la sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa
Corte, per la relativa decisione.
4. - Nel corso del procedimento penale contro Pinto Oronzo,
imputato del reato di cui agli artt. 30 e 46 del D.P.R. 22 dicembre
1954, n. 1217, per avere trasportato olio di semi senza bolletta di
legittimazione, e per avere omesso l'annotazione sul registro di carico
e scarico; nonché del reato di cui all'art. 71 del D.L. 1 luglio 1926,
n. 1361, per avere detenuto nel proprio magazzino di vendita
all'ingrosso, olio di oliva lampante non commestibile unitamente ad
olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 1217 del
1954, in relazione agli artt. 72 e 76 della Costituzione per eccesso
dai limiti di delega nella sanzione penale; ed il Tribunale di
Brindisi, con ordinanza del 21 novembre 1961, riconosciuta la questione
non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del
giudizio, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per la
relativa decisione.
5. - Con sentenza del 10 luglio 1958, il Tribunale di Lucera
affermava la responsabilità di Tarantella Giovanni, per il reato di
cui agli artt. 31 e 41 del D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per
avere omesso di denunziare un deposito di olio di semi e di tenere il
registro di carico e scarico, e la Corte di appello di Bari, con
sentenza del 13 febbraio 1959, confermava la impugnata sentenza. Ma la
Corte di cassazione, con ordinanza del 14 luglio 1961, rilevava che la
omessa tenuta del registro di carico e scarico era punibile a sensi
dell'art. 57 dello stesso decreto, per la quale norma non era
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in
riferimento all'art. 76 della Costituzione; ed ordinava la trasmissione
degli atti a questa Corte per la relativa decisione.
6. - Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 7 dicembre 1959,
affermava la responsabilità penale di Pavonelli Celestina per il reato
di cui agli artt. 31 e 57 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217; per il
reato di cui agli artt. 30, 7 e 47 dello stesso decreto; e per il reato
di cui agli artt. 30 e 61 dello stesso decreto e 2 del D.L. 2 dicembre
1956, n. 1380, e la Corte di appello di Trento, con sentenza del 29
settembre 1960, confermava la impugnata sentenza. Nel ricorso per
cassazione il difensore dell'imputata sollevava la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 del D.P.R. n. 1217 del 1954,
in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti di
delega nella sanzione penale; e la Corte di cassazione, con ordinanza
14 luglio 1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata
e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la trasmissione
degli atti a questa Corte per la relativa decisione.
7. - Nel corso del procedimento penale contro Sallusto Vincenzo,
imputato del reato di cui all'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n.
1217, per avere posto in circolazione olio di semi senza la prescritta
bolletta di legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la
questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto e della
legge delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione agli artt. 72,
76 e 134 della Costituzione; ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza
del 19 gennaio 1962, riconosciuta la questione non manifestamente
infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la
trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa decisione.
Tutte le sopraelencate ordinanze sono state regolarmente
comunicate, notificate e pubblicate.
Non vi è stata costituzione di parti dinanzi a questa Corte.
Considerato che, con sentenza 4 aprile 1962, n. 32, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1962, questa Corte ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delegante 29
ottobre 1954, n. 1073, e del T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da
essa ottenuti, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in
riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione;
che avendo il D.P.R. n. 1217 del 1954 cessato di avere efficacia -
a norma dell'art. 136 della Costituzione - dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione di questa Corte, va dichiarata la
manifesta infondatezza delle questioni proposte con le sopraelencate
ordinanze;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed
ordina la restituzione degli atti ai relativi uffici giudiziari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - AEDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARETTI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte