Ordinanza n. 96/1963
Altra decisione · depositata il 18/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 4d.P.R. 818/1957
- art. 23d.P.R. 818/1957
- art. 26d.P.R. 818/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nella
seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n.
818, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Tribunale di
Roma nel procedimento civile vertente tra Salsiccia Pasquale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 153 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salsiccia Pasquale;
udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto:
Nel procedimento civile vertente fra Salsiccia Pasquale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Roma,
con ordinanza del 30 giugno 1962, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte
del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Dall'ordinanza si rileva che il Salsiccia, il quale usufruisce di
pensione per la vecchiaia ed ha già ottenuto un primo supplemento di
pensione per i contributi versati dal 1952 al 1955, chiede un secondo
supplemento per i contributi versati successivamente al 1956.
Avendo l'I.N.P.S. eccepito che il nuovo supplemento non è dovuto
per il disposto del penultimo capoverso dell'art. 21 del D.P.R.26
aprile 1957, n. 818, il quale esclude che i contributi versati dopo la
liquidazione del primo supplemento diano diritto ad ulteriore
maggiorazione della pensione, il Salsiccia ha dedotto l'illegittimità
costituzionale di detta norma.
Con l'ordinanza suindicata il Tribunale ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione in quanto con la impugnata norma
sarebbero stati violati i limiti della delega legislativa concessa
dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e, considerata la
rilevanza della questione ai fini del giudizio in corso, ha ordinato la
sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1962.
Nel presente giudizio, si è costituito soltanto il Salsiccia
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini. Nelle deduzioni
depositate in cancelleria, il Salsiccia adduce che, nell'assicurazione
per l'invalidità e la vecchiaia, è costante la corrispettività fra
premio pagato e prestazione corrisposta, e conseguentemente, al
principio della utilizzazione di tutti i contributi versati, non poteva
derogare il legislatore delegato ad emanare soltanto norme di
attuazione o di coordinamento.
Considerato in diritto:
In pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale è
sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, la quale stabilisce che
"i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo
supplemento, trascorsi due anni da questo, danno diritto alla
liquidazione di ulteriori supplementi" (art. 4); che "con effetto dal 1
luglio 1962" è abrogato l'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818
(art. 23); e che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni
liquidate e da liquidare" (art. 26).
Occorre conseguentemente che il giudice del merito esamini se dette
disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se quindi
sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale prospettata con la ordinanza del 30 giugno 1962.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte