Ordinanza n. 96/1983
Altra decisione · depositata il 18/04/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626
cod. pen. (Furto-Furti punibili a querela dell'offeso), promosso con
ordinanza emessa il 31 dicembre 1976 dal Pretore di Nardò, nel
procedimento penale a carico di Greco Olga, iscritta al n. 40 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 626 e
624 c.p. in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per
l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e
urgente bisogno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è
entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando
modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi
di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla
effettiva rilevanza del caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte